Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/64: Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici · 15 pagine

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nell’odierno sistema mediatico ma fondamentale per il buon funzionamento della democrazia. Verrebbe inoltre intensificata la concorrenza tra le varie emittenti televisive nelle diverse regioni. Da ultimo la minoranza della Commissione ritiene che gli oneri finanziari supplementari legati alle eventuali concessioni aggiuntive rimarrebbero limitati, dato che ogni concessione supplementare comporterebbe un onere tra i 200 000 e i 500 000 franchi all’anno.

Con 8 voti contro 4 la maggioranza della Commissione è del parere che questa richiesta vada chiaramente al di là delle modifiche proposte dalle due iniziative parlamentari. La modifica auspicata dovrebbe dunque essere affrontata nell’ambito di un intervento o di un’iniziativa specifici, in modo da poter esaminare più in dettaglio le sue conseguenze, difficili da valutare. La maggioranza della Commissione teme peraltro che abbondare il principio consolidato «una concessione per zona di copertura» comporti un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre fa notare che i finanziamenti supplementari legati al rilascio di una concessione supplementare saranno elargiti a scapito di altri beneficiari di proventi del canone. Infine, considera che quanto proposto comporterebbe l’elaborazione di una base legale per un problema spiccatamente locale.

Art. 40

Cpv. 1

Le quote di partecipazione al canone attribuite alle emittenti che ne hanno diritto secondo l’articolo 68a capoverso 1 lettera b LRTV ammontano ora al 6-8 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Come avvenuto finora, il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone in funzione del fabbisogno nonché la chiave di ripartizione (art. 68a LRTV). Ciò consente da un lato di mettere a disposizione del servizio pubblico regionale maggiori fondi e, dall’altro, di mantenere il sostegno al livello attuale in caso di moderato calo dei proventi del canone.

Cpv. 2

La Commissione propone (con 4 voti contro 1 e 6 astensioni) di completare l’articolo 40 capoverso 2 LRTV adducendo che con la nuova chiave di ripartizione alcune radio locali riceveranno meno fondi a partire dal 1° gennaio 2025. L’adeguamento del testo di legge mira a garantire che, in termini assoluti, le somme concesse siano più elevate rispetto a passato.

Art. 68 cpv. 1 lett. h

L’articolo 68a LRTV elenca in modo esaustivo le necessità finanziarie di cui il Consiglio federale deve tenere conto nello stabilire l’importo del canone radiotelevisivo. Gli strumenti generali di sostegno, elencati agli articoli 76–76c del progetto preliminare LRTV (PP-LRTV), sono ampliati e finanziati in modo uniforme tramite il canone radiotelevisivo. Di conseguenza, all’articolo 68a capoverso 1 LRTV viene aggiunta la lettera h.