Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/64: Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici · 15 pagine

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Art. 76 Formazione e formazione continua

L’adempimento della funzione sociale e politico-istituzionale dei media presuppone solide conoscenze specialistiche e grande professionalità giornalistica. La LRTV vigente prevede all’articolo 76 il sostegno della formazione e della formazione continua dei programmisti: attualmente, istituti di formazione e di formazione continua di tutte le regioni linguistiche ottengono dalla Confederazione sussidi per un valore complessivo di un milione di franchi all’anno. Grazie a questo sostegno, sono in grado di proporre a prezzi accessibili offerte nel settore del giornalismo informativo radiotelevisivo. I corsi sussidiati promuovono la formazione e la formazione continua, contribuendo così a un giornalismo di qualità.

Le necessità di formazione a livello di competenze giornalistiche e di standard professionali giornalistici sono sempre elevate. Il mutamento intercorso nel settore dei media ha accresciuto le aspettative nei confronti del giornalismo, e quindi anche le esigenze riguardo alla formazione e alla formazione continua. Si pensi agli sviluppi in relazione alla digitalizzazione, ossia al giornalismo multimediale, alle nuove forme narrative tese a raggiungere diversi gruppi di popolazione, alla struttura senza barriere di contenuti online, al giornalismo dei dati ecc. Inoltre, la diffusione di notizie false grazie ai progressi dell’IA pone i giornalisti dinanzi a nuove sfide, rendendo sempre più importante il ruolo della formazione di base e di quella continua. A causa di queste maggiori esigenze, l’importo deve essere aumentato.

Il sostegno è versato su richiesta. I beneficiari sono gli istituti di formazione e di formazione continua indipendenti che propongono in modo continuativo corsi, in particolare nel settore del giornalismo d’informazione, destinati a chi opera nelle redazioni dei media elettronici. La formazione è improntata alla prassi; di regola i partecipanti al corso lavorano per un’organizzazione mediatica o vi svolgono uno stage. Non vengono stanziati sussidi per le scuole interne alle imprese mediatiche. Per contro, un istituto è da considerarsi indipendente anche se l’ente finanziatore è composto da imprese mediatiche, a condizione che tale ente goda di un ampio sostegno e la formazione possa essere seguita non solo da partecipanti del proprio gruppo mediatico.

Poiché si presuppone che i diplomi e i certificati siano riconosciuti, si può dedurre che la formazione abbia una certa qualità.

Art.76a Autoregolamentazione del settore

La legge istituisce ora una base per il sostegno finanziario dell’autoregolamentazione del settore. Si tratta di un’autoregolamentazione specifica al settore, ossia di regole elaborate dal e per il settore e da questo applicate. Sono sostenute organizzazioni che godono dell’appoggio di un’ampia parte del settore. A titolo di esempio può essere menzionato il Consiglio svizzero della stampa che, in quanto organizzazione di autoregolamentazione del settore dei media, non solo è un’autorità di ricorso ma contribuisce anche significativamente a diffondere gli standard di deontologia giornalistica (diritti e doveri dei giornalisti). Attraverso le sue attività, che comprendono anche dibattiti pubblici su temi inerenti all’etica dei media, contribuisce a sensibilizzare in merito alla grande importanza del giornalismo di qualità.