Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Secondo la lettera a numero 1, l’ambito di applicazione comprende le piattaforme di comunicazione la cui funzione centrale è la memorizzazione e la diffusione pubblica di contenuti per conto degli utenti a scopo di formazione di opinioni, intrattenimento o istruzione. Le piattaforme di comunicazione sono considerate una sottocategoria dei servizi di hosting (servizi finalizzati a memorizzare i contenuti forniti dagli utenti). Per diffusione pubblica si intende la fornitura di informazioni a un gruppo di destinatari non identificabile individualmente. Possono essere compresi anche gruppi di utenti o canali aperti (ad es. i cosidd. servizi di broadcasting su Telegram o Whatsapp) nonché gruppi di utenti chiusi, a condizione che, su richiesta, possano entrare automaticamente nel gruppo anche nuovi utenti. Non sono compresi invece i servizi finalizzati alla comuni- cazione privata fra singole persone definibili individualmente (ad es. chat private su Telegram o Whatsapp). Lo scopo principale di una piattaforma di comunicazione dev’essere la messa a disposizione di contenuti agli utenti a scopo di formazione delle opinioni, intrattenimento o istruzione. Sono considerati servizi ai sensi del numero 1 in particolare le piattaforme di reti sociali (ad es. Facebook), i servizi di micro-blogging (ad es. X) o le piattaforme multimediali (ad es. YouTube). I servizi con
funzioni analoghe, ma che perseguono un altro scopo principale, non rientrano invece in questa definizione. Si pensi, ad esempio, ai mercatini online o piattaforme di preno- tazione con colonne di commenti il cui scopo principale è la vendita di beni o servizi oppure ai media online con rubriche di commento, in quanto il loro scopo principale è quello di fornire informazioni giornalistiche.
La lettera a numero 2 limita ulteriormente l’ambito di applicazione alle piattaforme di comunicazione utilizzate da almeno il 10 per cento della popolazione residente perma- nente della Svizzera in media almeno una volta al mese, considerando che la media è calcolata su un arco temporale di sei mesi. Ciò limita il campo d’applicazione alle piat- taforme di comunicazione di dimensioni molto grandi, perché solo queste, visto il loro bacino d’utenza, hanno un influsso significativo sulla formazione dell’opinione e della volontà pubblica. Le cifre relative agli utenti mensili provengono dalle informazioni che i fornitori devono presentare ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1, o dai rapporti sulla trasparenza (art. 19 cpv. 1 lett. a e cpv. 2).
La lettera b, analogamente alla lettera a numero 2, limita il campo di applicazione a quei motori di ricerca utilizzati da almeno il 10 per cento della popolazione residente permanente della Svizzera in media almeno una volta al mese. Un motore di ricerca è un servizio il cui fine principale è consentire agli utenti di effettuare ricerche in Internet su qualsiasi argomento e mostrare loro diversi risultati.
Art. 3 Definizioni
Lettera a: Sono considerate come utenti tutte le persone fisiche o giuridiche che frui- scono di una piattaforma di comunicazione o di un motore di ricerca, indipendente- mente dal fatto che siano registrate sul servizio in questione o – nel caso di piattaforme di comunicazione – carichino contenuti. Affinché si consideri che vi sia fruizione di piat- taforme di comunicazione, è sufficiente poterne visualizzare i contenuti.
Lettera b: Un sistema di raccomandazione lavora in modo automatizzato. L’automatiz- zazione completa non è un prerequisito. Modificando l’ordine relativo o la messa in evidenza, le piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca influiscono sulle infor- mazioni che vengono mostrate agli utilizzatori tramite l’interfaccia utente.