Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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la quale per gli utenti sia possibile segnalare facilmente contenuti di questo tipo pubbli- cati sulle piattaforme di dimensioni molto grandi. Le fattispecie elencate nell’articolo 4 sono orientate a diversi interessi di protezione, che possono richiedere un bilancia- mento degli interessi nei singoli casi. In particolare, servono a proteggere la dignità umana degli utenti e la loro personalità, nonché altri interessi di protezione rilevanti come la tutela della pace pubblica.

Per quanto concerne la libertà di opinione, l’avamprogetto è volto ad affrontare e pro- babilmente ridurre due possibili effetti deterrenti («chilling-effects»). Da un lato, il con- tenimento di certi contenuti probabilmente illeciti potrebbe fare in modo che gli utenti osino maggiormente anche esprimere opinioni scomode, critiche o politicamente con- troverse, poiché il pericolo che vi si reagisca con calunnia, ingiuria o discriminazione e incitamento all’odio è minore. Dall’altro, grazie agli obblighi di trasparenza concernenti le condizioni commerciali generali imposti ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (art. 13), gli utenti dovrebbero riuscire a meglio valutare quali affermazioni sono lecite o meno. Ciò riduce il fenomeno secondo cui gli utenti rinunciano ad esprimersi quando non sono sicuri di quali affermazioni sono ammissibili sulle piattaforme e quali non lo sono22. L’avamprogetto non limita la libertà di espressione, semplicemente stabilisce i requisiti quanto alla diffusione di contenuti già illeciti secondo la legge vigente. Tuttavia le di- sposizioni inerenti alla procedura di segnalazione e azione (art. 4 e 5) comportano il rischio che i contenuti segnalati siano rimossi o bloccati in maniera eccessiva per evi- tare rischi legati alla responsabilità (overblocking, v. anche spiegazioni in merito all’art. 20). Tale rischio di overblocking va ridotto mediante diversi obblighi procedurali (v. spie- gazioni relative agli effetti dell’avamprogetto sulla tutela dei diritti fondamentali al punto 5.4).

L’avamprogetto chiede inoltre alle piattaforme di comunicazione e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi una maggiore trasparenza in materia di pubblicità (art. 15 e

16) e di sistemi di raccomandazione (art. 18): ciò dovrebbe consentire agli utenti di meglio categorizzare le informazioni. Insieme ad altri obblighi in materia di trasparenza e comunicazione, sarà più semplice valutare l’impatto delle attività delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi sui diritti fondamentali e sul processo democratico di formazione delle opinioni.

Art. 2 Campo d’applicazione

Rientrano nel campo d’applicazione solo i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che, nell’ambito della loro attività economica, offrono i loro servizi in Svizzera. Vi è attività economica ad es. quando a terzi è data la possibilità, contro pa- gamento, di mostrare pubblicità agli utenti o agli utenti viene chiesto un corrispettivo per un servizio. Questo non include le piattaforme senza scopo di lucro come Wikipedia e le piattaforme educative, a condizione che questi servizi siano offerti senza intento commerciale e che l’attività non sia quindi coperta dalla base costituzionale dell’AP-LPCom (art. 95 cpv. 1 Cost.) (v. punto 6.1). Tuttavia, è irrilevante che i fornitori abbiano sede in Svizzera o all’estero; l’unico fattore decisivo è che i loro servizi possano essere utilizzati in Svizzera (principio dell’effetto).

22 Cfr. AIR, pag. 40 seg.