Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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l’obbligo per i fornitori di servizi di piattaforme video di predisporre sistemi di segnala- zione di contenuti dannosi per i minori (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b LPMFV, la cui entrata in vigore è prevista per la metà del 2027). Nel caso di contenuti dannosi per i minori può trattarsi anche di contenuti illeciti ai sensi del presente avamprogetto.
Tuttavia, la messa a disposizione di una cosiddetta procedura di segnalazione e azione («Notice-and-Notice» e «Notice-and-Takedown») per i contenuti potenzialmente illeciti fa già parte degli standard settoriali per i servizi di hosting svizzeri26 ed è prescritta anche dal DSA e dal sistema giuridico statunitense. In un eventuale procedimento di responsabilità civile o penale contro un servizio hosting, un tribunale esaminerebbe la diligenza solitamente richiesta e applicherebbe questi standard del settore. L’introdu- zione di un obbligo legale minimo per le piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi di prevedere una procedura di segnalazione dei discorsi di odio di proba- bile rilevanza penale non intende modificare l’attuale situazione giuridica in materia di diritto civile e penale. Per i servizi regolamentati e i contenuti illeciti si introduce unica- mente un obbligo di diligenza supplementare stabilito per legge.
La messa a disposizione di una procedura di segnalazione mira a consentire agli utenti di difendersi da discorsi di odio presumibilmente illeciti, oltre che attraverso la possibi- lità di avviare procedimenti penali o civili, anche nel quadro di un procedimento sem- plice e interno alla piattaforma. La procedura di segnalazione dev’essere a disposizione di ciascun utente di piattaforme di comunicazione e non sottostare ad alcuna condi- zione. Non è inoltre necessario che il contenuto segnalato sia in relazione con la Sviz- zera. Gli utenti devono poter segnalare tutti i contenuti a cui accedono dalla Svizzera e che corrispondono alle fattispecie elencate. È fatta salva la via legale per l’accerta- mento dell’illiceità. La decisione quanto all’effettiva illiceità di un contenuto continuerà a spettare ai tribunali competenti.
I fornitori sono inoltre liberi di avviare una procedura di segnalazione anche per altri contenuti rilevanti presumibilmente illeciti in Svizzera o proporre una tale procedura anche per contenuti che violano le condizioni commerciali generali (CCG). L’obbligo di una procedura di segnalazione per i contenuti che violano le CCG sarebbe sproporzio- nato ed esulerebbe dagli obblighi previsti dal DSA.
Capoverso 2: L’ubicazione elettronica esatta (lett. a) può ad esempio essere indicata in forma di URL. Gli utenti devono essere in grado di fornire una giustificazione suffi- ciente del motivo per cui segnalano il contenuto (lett. b). Sarebbero incompatibili con tale requisito, ad esempio, limitazioni sproporzionate del numero di caratteri consentito per esprimere la motivazione. L’indicazione del nome e dell’indirizzo e-mail (lett. c) serve a ridurre le segnalazioni fasulle e dovrebbe consentire di inviare una conferma di ricevimento (cfr. cpv. 3) nonché di identificare l’utente che effettua la segnalazione. Al fine di consentire segnalazioni anonime, la scelta di indicare la propria identità deve però rimanere volontaria. Le segnalazioni anonime abbassano la soglia di inibizione per la segnalazione di discorsi d’odio potenzialmente illeciti.
Capoverso 3: I fornitori sono tenuti a intervenire senza ritardi ingiustificati. Poiché i for- nitori possono inviare automaticamente le conferme di ricezione, queste devono in ge- nere essere spedite immediatamente dopo la ricezione della segnalazione.
26 Code of Conduct Hosting (CCH), disponibile all'indirizzo: www.swico.ch > Verband >Öffentlichkeitsarbeit > Eigenverantwortung > Leitfaden.