Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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Gli obblighi previsti riguardano in particolare i seguenti settori:

• predisposizione di una procedura di segnalazione e di una procedura di tratta- mento delle segnalazioni (art. 4 e 5);

• obbligo di comunicazione agli utenti colpiti da misure restrittive (art. 6);

• predisposizione di una procedura di reclamo interna (art. 7);

• disposizioni sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 8–12);

• condizioni commerciali generali in materia di trasparenza (art. 13);

• obblighi di diligenza nell’attuazione delle misure restrittive, nel trattamento delle segnalazioni e nell’attuazione delle procedure di reclamo interne (art. 14);

• obblighi di trasparenza concernenti l’identificazione della pubblicità e la pubbli- cità rivolta a gruppi target specifici (art. 15);

• creazione di un registro pubblicitario accessibile al pubblico (art. 16);

• obbligo di fornire agli utenti un mezzo per contrassegnare i propri contenuti com- merciali (art. 17);

• obblighi di trasparenza e di azione concernenti l’uso di sistemi di raccomanda- zione (art. 18);

• presentazione di un rapporto annuale sulla trasparenza (art. 19);

• svolgimento di una valutazione annuale del rischio e preparazione di un rapporto sui risultati della valutazione del rischio (art. 20);

• obbligo di designare un punto di contatto e indicare le relative modalità di comu- nicazione con gli utenti (art. 21 e 22);

• obbligo di designare un rappresentante legale (art. 23);

• obbligo di effettuare una valutazione annua indipendente e di stilare un rapporto di valutazione (art. 24 e 25);

• obbligo di garantire il diritto di accesso ai dati alle strutture di ricerca e alle orga- nizzazioni della società civile (art. 26);

Il terzo capitolo contiene disposizioni sulla vigilanza e sul finanziamento, il quarto capi- tolo regola le misure amministrative e le sanzioni in caso di violazione della legge e il quinto capitolo regola l’esecuzione (si veda il punto 3.3 "Questioni di attuazione").

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’avamprogetto prevede che i fornitori soggetti alla legge si facciano carico di tutti i costi causati dalle attività di vigilanza. L’emolumento di procedura deve coprire tutti i costi sostenuti dall’autorità per lo svolgimento della procedura di vigilanza (art. 30). Per finanziare i costi non coperti da queste tariffe, l’autorità riscuote una tassa di vigilanza presso i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca (art. 31).

Le tasse di vigilanza sono prelievi causali18, caratterizzati dal fatto che esiste una rela- zione particolare tra il gruppo di persone soggette alla tassa e le attività finanziate da essa e che le persone soggette alla tassa traggono un beneficio diretto da tali attività. In un certo senso, la tassa rappresenta il valore equivalente del beneficio per gli as- soggettati in quanto gruppo (ma non per i singoli assoggettati), il che si traduce in un’equivalenza di gruppo qualificata19. La tassa prevista dall’articolo 31 dell’avampro- getto è una tassa di vigilanza di questo tipo, in quanto ha lo scopo di addossare ai

18 DTF 141 V 509 consid. 6.2; Sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7159/2016 del 10 ottobre 2018 consid. 5.6.2; STÖCKLI, Staatliche Aufsicht über die Wirtschaft und ihre Akteure - Organisatorische Fragen in: 7. Forum für Verwaltungsrecht, p. 118 s.; BIAGGINI, BV Kommentar, 2a edizione, Zurigo 2017, N

9 ad Art. 98.

19 Sentenza del TF 2C_731/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 3.2.