Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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Art. 5 Trattamento delle segnalazioni e obbligo di comunicazione agli utenti autori di segnalazioni

Capoverso 1: I fornitori devono decidere tempestivamente in merito a una segnala- zione. Non sono previsti termini rigidi per l’elaborazione, perché i tempi possono variare notevolmente a seconda delle circostanze del singolo caso. La durata richiesta di- pende, tra l’altro, dal tipo di contenuto, dalla qualità delle segnalazioni, dalla comples- sità delle questioni legali e fattuali e dall’urgenza di intervenire. «In maniera diligente» fa riferimento all’articolo 14 e significa che occorre tenere adeguatamente conto di tutte le informazioni disponibili, ad esempio risultati di altre procedure (procedura di reclamo interna, risoluzione extragiudiziale delle controversie, sentenze di tribunale note al for- nitore). Una decisione diligente comprende anche un’adeguata considerazione dei di- ritti fondamentali di tutte le parti interessate, che richiede una ponderazione degli inte- ressi tra la libertà di espressione degli utenti interessati e i diritti fondamentali della persona che effettua la segnalazione. Una decisione diligente e obiettiva impedisce in particolare al fornitore di rimuovere o bloccare sistematicamente ogni contenuto segna- lato e di consentirlo nuovamente a seguito di un reclamo, o di non rimuovere o bloccare in maniera sistematica contenuti segnalati, ma solo a seguito di un reclamo da parte della persona che effettua la segnalazione. L’UFCOM non verifica il rispetto delle con- dizioni dell’articolo 5 in ogni singolo caso ma può unicamente adottare misure di vigi- lanza in caso di violazioni sistematiche dell’articolo 5 in combinato disposto con l’arti- colo 14.

Nell’ambito della diligenza richiesta dall’articolo 14, questo capoverso non prescrive alcuna misura su come il fornitore debba trattare il contenuto segnalato in ogni singolo caso e se debba, ad esempio, rimuoverlo dai propri server o bloccarne l’accesso. Si applicano gli obblighi derivanti dal diritto vigente. Nell’ambito del diritto civile il fornitore, in quanto co-responsabile di una violazione dei diritti della personalità, può in partico- lare essere soggetto all’obbligo di porre rimedio alla violazione (art. 28a del Codice civile [CC, RS 210]). Nell’ambito del diritto penale, è possibile la responsabilità penale per l’aiuto a commettere un crimine o un delitto ai sensi dell’art. 25 CP. In considera- zione della diligenza dovuta nell’elaborazione delle segnalazioni e anche nella proce- dura di reclamo (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b), il blocco (e non ancora la rimozione) è op- portuno se la via della procedura di reclamo interna è ancora aperta. I fornitori devono rendere nuovamente accessibili i contenuti se il reclamo dell’utente interessato ha avuto un esito positivo. Prima del blocco o della rimozione del contenuto non è per forza necessario coinvolgere l’utente in questione. Tuttavia, i fornitori devono giustifi- care e comunicargli la loro decisione (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. a).

Capoverso 2: Al fine di consentire alla persona che effettua la segnalazione di consi- derare la procedura di reclamo interna o di adire un organismo per la risoluzione extra- giudiziale delle controversie, occorre informarla in merito alla decisione presa. Il forni- tore deve pertanto comunicare tempestivamente alla persona autrice della segnala- zione quali misure ha adottato, a condizione che le sue informazioni di contatto elettro- niche siano note (ad es. indirizzo e-mail o conto utente). Se il fornitore non adotta al- cuna misura, tale scelta dev’essere giustificata alla persona autrice della segnalazione (cfr. art. 14 cpv. 3 lett. a).

4.2.2 Obbligo di comunicazione agli utenti colpiti da misure restrittive

Art. 6

Capoverso 1: I fornitori di piattaforme di comunicazione devono informare tutti gli utenti i cui contenuti sono interessati se adottano misure restrittive ai sensi del capoverso 2 lettere a-d. Le misure restrittive devono inoltre essere giustificate (art. 14 cpv. 3 18/49