Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

lett. a). Sono colpiti da una misura restrittiva gli utenti che hanno fornito contenuti le cui opzioni di monetizzazione sono state limitate, per i quali la fornitura del servizio è stata sospesa o limitata o il cui account è stato sospeso o chiuso. Ciò significa che tutti gli altri utenti che ad esempio non hanno più accesso a determinati contenuti non devono essere informati.

Capoverso 2: L’obbligo di comunicazione si applica inoltre solo se le misure restrittive sono state adottate perché il contenuto fornito dall’utente è, a giudizio del fornitore della piattaforma di comunicazione, presumibilmente illecito o incompatibile con le sue con- dizioni commerciali generali. L’obbligo di comunicazione non comprende pertanto, ad esempio, la moderazione di contenuti avvenuta per altri motivi. Si pensi ad ulteriori riserve concernenti la moderazione contenute nelle CCG, ad esempio quando i conte- nuti vengono ridefiniti in base alle preferenze del rispettivo utente utilizzando un si- stema di raccomandazione. L’obbligo di comunicazione si applica ai fornitori indipen- dentemente dal fatto che una misura ai sensi delle lettere a–d sia stata presa dal forni- tore di sua iniziativa o sulla base di una segnalazione (ad esempio nell’ambito della procedura di segnalazione ai sensi dell’articolo 4).

La lettera a fa riferimento a qualsiasi misura restrittiva che limiti la visibilità di una sin- gola informazione. La lettera b riguarda la sospensione, la cessazione o la limitazione della monetizzazione: se le piattaforme di comunicazione consentono la monetizza- zione, devono anche comunicare se viene sospesa, cessata o limitata. Tale demone- tizzazione può avvenire, ad esempio, se all’utente viene negata la possibilità di guada- gnare sul contenuto attraverso la pubblicità. Secondo la lettera c, le misure restrittive comprendono anche l’esclusione temporanea o permanente di utenti dai servizi del fornitore. L’esclusione può riguardare tutti i servizi del fornitore o solo un singolo servi- zio (ad es. la funzione di diffusione attiva delle informazioni). La lettera d concerne la misura più grave per l’utente, ossia il blocco temporaneo o la chiusura definitiva del conto.

Capoverso 3: Qualora le informazioni di contatto (indirizzo e-mail o conto utente) non siano note, non sussiste alcun obbligo di comunicazione (lett. a). È una questione di "conoscenza effettiva". I fornitori di piattaforme di comunicazione non sono tenuti a ricercare attivamente una possibilità di contatto. Inoltre, secondo la lettera b l’obbligo di comunicazione viene meno nel caso di contenuti commerciali ingannevoli e ad ampia diffusione (ad es. spam o contenuti diffusi mediante bot o l’uso di conti fittizi). I tre re- quisiti, ossia ingannevole, ad ampia diffusione e commerciale, devono essere soddi- sfatti cumulativamente.

4.2.3 Meccanismo di reclamo interno

Art. 7

La procedura di reclamo interna dovrebbe consentire agli utenti di contestare le deci- sioni di un fornitore di una piattaforma di comunicazione in maniera semplice e imme- diata, permettere ad esempio di chiarire rapidamente eventuali fraintendimenti concer- nenti un contenuto. La procedura di reclamo interna non pregiudica la possibilità di intraprendere azioni civili o penali contro i fornitori di piattaforme di comunicazione o contro utenti che hanno fornito l’informazione presumibilmente illecita. Gli utenti pos- sono anche avviare una procedura di reclamo interna e ricorrere alle vie legali per far giudicare la questione da un tribunale. Una decisione presa dal fornitore di una piatta- forma di comunicazione nell’ambito della procedura di reclamo interna non è tuttavia vincolante per le autorità giudiziarie.