Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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fornitori soggetti alla legge i costi sostenuti dall’autorità per la vigilanza sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca. Anche le tariffe per la risoluzione extragiudiziale delle controversie si basano su questo principio. L’avamprogetto non ha quindi alcun impatto sul bilancio federale.

3.3 Questioni di attuazione

Il terzo, quarto e quinto capitolo contengono gli elementi chiave dell’attuazione in rela- zione alla vigilanza. È previsto che l’UFCOM sia responsabile dell’applicazione della legge (art. 27). A tal fine gli sono attribuite diverse competenze, come la possibilità di imporre emolumenti (art. 30), una tassa di vigilanza (art. 31) e sanzioni amministrative (art. 34).

L’avamprogetto sfrutta ampiamente le possibilità elettroniche nell’ambito dell’esecu- zione, consentendo ad esempio, alle piattaforme di comunicazione e ai motori di ricerca di inviare i rapporti richiesti in forma elettronica20.

Diverse disposizioni di legge saranno inoltre specificate a livello di ordinanza. Ciò è indicato nelle spiegazioni relative agli articoli in questione (cfr. punto 4) e viene illustrato di conseguenza.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L’AP-LPCom si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), il quale conferisce alla Confederazione il potere di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.

4.1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L’obiettivo principale della legge federale, di cui è stato presentato un avamprogetto, è quello di rafforzare i diritti degli utenti di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Il progetto si inserisce nel contesto della tutela della libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost.): ai fornitori di piattaforme di comunicazione di dimensioni molto grandi è chiesta trasparenza nella rimozione di contenuti e nel blocco di conti utente (cfr. art. 6). Sono inoltre obbligati a istituire un sistema interno di gestione dei reclami e a partecipare alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (cfr. art. 7 e 8), in modo che gli utenti possano difendersi dalle relative misure adottate dalle piattaforme di comunicazione.

Allo stesso tempo, l’avamprogetto intende rafforzare i diritti degli utenti limitando la dif- fusione pubblica di certi contenuti di presunta rilevanza penale, quali calunnia, ingiuria o discriminazione e incitamento all’odio, sulle piattaforme di comunicazione (si vedano le spiegazioni sull’articolo 4). Tali contenuti sono una vera sfida per le società demo- cratiche: negano alle persone colpite i loro diritti umani, fomentano la radicalizzazione, creano terreno fertile per la violenza e possono mettere a tacere le voci di individui o di interi gruppi della società escludendole dal dibattito pubblico («silencing»)21. Il progetto comprende pertanto l’obbligo di istituire una procedura di segnalazione (cfr. art. 4) con

20 Cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI.

21 Rapporto del Consiglio federale del 15 novembre 2023 in adempimento del postulato 21.3450 «Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?», pag. 20; disponibile all'indirizzo www.bakom.admin.ch > Media elettronici > Politica dei media > Attualità e fondamenti.