Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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prendere in considerazione la gravità dei potenziali effetti negativi e le probabilità legate ai vari rischi.

A differenza della procedura di segnalazione (art. 4), la valutazione del rischio in rela- zione alla diffusione di contenuti presumibilmente illeciti (lett. a) non si riferisce solo alle violazioni elencate, bensì a tutti i contenuti sospettati di essere illeciti secondo la legge svizzera. Ciò significa che i fornitori possono venire a conoscenza di contenuti presu- mibilmente illeciti non solo attraverso la procedura di segnalazione ai sensi dell’arti- colo 4, ma anche tramite qualsiasi altra opzione di segnalazione, ad esempio in rela- zione a una violazione delle CCG o all’eventuale utilizzo di sistemi algoritmici (filtri). Tuttavia, l’obbligo di valutare il rischio relativo alla diffusione di contenuti potenzial- mente illeciti non dovrebbe tradursi in un obbligo generale di monitorare tutti i contenuti. Solo i rischi sistemici per la diffusione di presunti contenuti illeciti sono rilevanti per la valutazione del rischio, non i singoli reati. A questi ultimi continuano ad applicarsi i prin- cipi generali di responsabilità del diritto penale e civile, indipendentemente dalla valu- tazione del rischio. Un rischio sistemico esiste in particolare se sospette violazioni si verificano con particolare frequenza su un determinato servizio o se i sistemi di racco- mandazione fanno sì che un presunto contenuto illecito sia visto da un numero parti- colarmente elevato di utenti o interessi un numero particolarmente elevato di persone. È inoltre importante considerare quanto sia facile diffondere contenuti tramite conti con un ampio bacino di utenza. Come per la procedura di segnalazione e la procedura di elaborazione delle segnalazioni (art. 4 e 5), anche per la valutazione dei rischi la deci- sione sull’effettiva illiceità dei contenuti spetta ai tribunali competenti.

Nell’ambito della valutazione del rischio per quanto riguarda le conseguenze negative sull’esercizio dei diritti fondamentali degli utenti (lett. b), i fornitori devono affrontare in particolare il rischio di overblocking come minaccia alla libertà di espressione. A tal fine, può essere utile anche ricorrere ai rapporti sulla trasparenza di cui all’articolo 19. Una delle ragioni del rischio di overblocking è la responsabilità asimmetrica dei fornitori, che interviene solo quando vengono resi disponibili contenuti illeciti, ma non quando ven- gono cancellati o bloccati contenuti solo presumibilmente illeciti. In particolare, i fornitori devono valutare se il loro tipo di moderazione dei contenuti, come l’eventuale uso di sistemi algoritmici e la struttura della procedura di reclamo interno ai sensi dell’arti- colo 7, possano avere un impatto negativo sulla libertà di espressione degli utenti. L’uso di sistemi di filtraggio può incidere particolarmente su alcune forme di espres- sione delle opinioni, come la satira, che può essere riconosciuta come tale solo se si tiene conto del contesto.

Capoverso 3: Il Consiglio federale disciplina la forma e la procedura del rapporto, so- prattutto le scadenze di presentazione.

Capoverso 4: Occorre garantire la trasparenza nei confronti dell’UFCOM e del pubblico. I fornitori sono pertanto tenuti a trasmettere all’UFCOM un rapporto in merito ai risultati della valutazione dei rischi e a renderlo accessibile al pubblico. In caso di necessità, l’UFCOM può pubblicare lui stesso tale rapporto. Ciò garantisce che i rapporti dei vari fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca siano accessibili al pubblico attraverso un unico sito web.

Capoverso 5: I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca hanno un obbligo di conservazione di tre anni per i documenti su cui si basa la valutazione del rischio (ad es., le informazioni sulla preparazione della valutazione del rischio, i dati utilizzati a tal fine e i dati sui test dei loro sistemi algoritmici). Ciò dovrebbe consentire