Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 17 Contenuti commerciali degli utenti
I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca devono consentire agli utenti di identificare in modo adeguato i contenuti finalizzati al perseguimento di scopi commerciali (ad es., la pubblicità fatta dagli influencer). Non sono però responsabili del fatto che gli utenti facciano effettivamente uso di tale funzione. In Svizzera attualmente non esiste un obbligo specifico di contrassegnare i contenuti commerciali degli influen- cer. Neanche l’articolo in questione prevede tale obbligo. A seconda del caso, tuttavia, i contenuti che perseguono intenti commerciali e non sono contrassegnati di conse- guenza possono costituire una violazione della LCSl. Agli utenti in Svizzera va quindi data la possibilità di contrassegnare i contenuti commerciali che essi stessi forniscono.
Art. 18 Sistemi di raccomandazione
Capoverso 1: I sistemi di raccomandazione rendono prioritari determinati contenuti e decidono a chi viene mostrato quale contenuto. I fornitori di piattaforme di comunica- zione o di motori di ricerca che utilizzano sistemi di raccomandazione devono garantire una certa trasparenza e rendere noti i criteri principali, e la relativa ponderazione, in base ai quali vengono mostrati determinati contenuti. I criteri più importanti sono quelli che portano a suggerire a un utente una particolare informazione (ad es. perché tale utente rientra in una determinata fascia d’età o perché è un contenuto a pagamento). Se si conoscono questi criteri, si può ricostruire a chi viene mostrato un determinato contenuto e perché (lett. a). I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca devono inoltre indicare nelle loro CCG se un utente può scegliere tra diversi metodi di raccomandazione o influenzare i parametri stessi. Questo obbligo significa anche che devono mostrare come gli utenti possono influenzare questi parametri. Si tratta di un obbligo di informazione. Fatto salvo l’obbligo di cui al capoverso 2, non vi è alcun obbligo di concedere effettivamente agli utenti la possibilità di esercitare un’in- fluenza (lett. b).
Capoverso 2: I fornitori di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca che utiliz- zano sistemi di raccomandazione devono prevedere almeno un’opzione d’uso per cia- scuno dei sistemi di raccomandazione utilizzati che non sia basata sulla profilazione secondo l’art. 5 lett. f LPD. La profilazione ai sensi della LPD è un qualsiasi tipo di trat- tamento automatizzato dei dati personali. Si tratta di dati che vengono utilizzati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica (ad es. prestazioni lavorative, situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, comportamento, luogo di soggiorno o spostamenti). Se su una piattaforma di comuni- cazione o su un motore di ricerca possono essere utilizzati più sistemi di raccomanda- zione, quanto indicato poc’anzi vale per ciascuno dei sistemi impiegati. Dal capo- verso 2 non si può dedurre alcun obbligo di offrire diverse opzioni di utilizzo, a condi- zione che l’unica opzione offerta non sia basata sulla profilazione.
4.2.8 Rapporto sulla trasparenza e valutazione del rischio
Art. 19 Rapporto sulla trasparenza
Capoverso 1: I fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca devono comunicare annualmente all’UFCOM il loro numero medio mensile di utenti, calcolato su un periodo di sei mesi (lett. a), e la moderazione di contenuti che hanno effettuato durante l’anno. Per moderazione dei contenuti si intende l’attività automatizzata o non automatizzata dei fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che serve a riconoscere determinati contenuti e, se necessario, ad adottare misure restrit- tive. Comprende misure legate ai contenuti (limitazione dell’accesso, della portata e