Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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della disponibilità delle informazioni, incl. la loro demonetizzazione) e limitazioni legate alle persone (sospensione o blocco di conti utente). L’accessibilità viene limitata quando l’informazione pur essendo ancora salvata su un dato servizio, non può più essere reperita da tutti gli utenti o non è più completamente accessibile. Se nessuno può più reperire un’informazione, allora si parla di blocco dell’accesso. Se viene limitata soltanto la portata delle informazioni, allora esse continuano in linea di principio ad essere accessibili per tutti gli utenti, ma sono meno visibili. Le informazioni relative alla moderazione dei contenuti si riferiscono al funzionamento della moderazione (lett. b) stessa e comprendono informazioni relative alla procedura, linee guida, misure e pro- cessi decisionali applicati nel trattamento dei contenuti creati dagli utenti, comprese le risorse in materia di personale, la formazione e il sostegno del personale e l’uso di sistemi algoritmici. Le informazioni relative alla qualità della moderazione (lett. c) sono ad esempio indicazioni in merito al controllo dei sistemi algoritmici, compresi gli indica- tori utilizzati per misurare la precisione e il tasso d’errore e una descrizione dei dati impiegati ai fini dell’addestramento dei sistemi e della formazione del personale.

Capoverso 2: Rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2 della presente legge solo i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che in Svizzera vengono utilizzati in media una volta al mese da almeno il 10 per cento della popola- zione. È quindi fondamentale che ogni sei mesi l’UFCOM riceva dai fornitori i dati ag- giornati relativi agli utenti. Per motivi di trasparenza, anche questi dati devono essere pubblicati dai fornitori.

Capoverso 3: I fornitori di piattaforme di comunicazione devono adempiere a maggiori obblighi di diligenza rispetto ai fornitori di motori di ricerca. Sono pertanto soggetti a un obbligo di rendicontazione più esteso e devono includere nei loro rapporti sulla traspa- renza anche le informazioni elencate alle lett. a-c.

Capoverso 4: Poiché i rapporti sulla trasparenza vengono pubblicati, i fornitori di piat- taforme di comunicazione o di motori di ricerca devono garantire l’assenza di dati per- sonali.

Capoverso 5: Il Consiglio federale specifica i requisiti formali per la stesura del rapporto sulla trasparenza (ad es. facilità, comprensibilità, leggibilità automatica e requisiti rela- tivi alla lingua in cui dev’essere redatto il rapporto). Inoltre stabilisce il periodo da pas- sare in rassegna e le scadenze per la presentazione. Ciò consente di definire un pe- riodo di rendicontazione e una scadenza di presentazione standardizzati per tutti i for- nitori, condizioni necessarie a fini comparativi e di riconoscimento delle correlazioni.

Capoverso 6: I fornitori devono rendere disponibile al pubblico il rapporto sulla traspa- renza in modo che tutti, non solo gli utenti registrati, possano accedervi e leggerlo. Anche l’UFCOM può pubblicare tali rapporti. Ciò garantisce che i rapporti dei vari for- nitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca siano accessibili al pubblico attraverso un unico sito web.

Capoverso 7: Le misure restrittive adottate dai fornitori di piattaforme di comunicazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 possono essere riportate dall’UFCOM in una banca dati accessibile al pubblico. Ciò consente di rendere trasparente la moderazione dei contenuti di una piattaforma di comunicazione33. Per garantire che nessun contenuto

33 https://unesdoc.unesco.org > Principi per la governance delle piattaforme digitali: preservare la libertà di espressione e l'accesso all'informazione - un approccio multipartitico.