Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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Art. 25 Rapporto di valutazione e azione

Capoverso 1: Introduce l’obbligo, per gli organismi di valutazione incaricati, di redigere un rapporto al termine di ogni valutazione. Le lettere a-k specificano quali elementi essenziali deve contenere il rapporto di valutazione. L’elenco non è però da conside- rare esaustivo. Oltre alle informazioni obbligatorie, il rapporto può contenere anche al- tre informazioni.

Alcuni di questi elementi (a-c) non richiedono commenti particolari. Nel caso della di- chiarazione di interessi (lettera d), tuttavia, va notato che essa è volta a determinare se l’organismo di valutazione soddisfa i requisiti di indipendenza. La descrizione degli og- getti della valutazione (lettera e), del metodo (lettera f) e dei principali risultati (lettera

g) della valutazione deve essere formulata in modo preciso, affinché sia i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca sia l’UFCOM possano riconoscere rapidamente e facilmente come l’organizzazione di valutazione ha proceduto. I metodi da utilizzare per la valutazione sono specificati in dettaglio nell’ordinanza. Se per la stesura del rapporto vengono consultati soggetti terzi che non rientrano tra i fornitori della piattaforma o del motore di ricerca e l’organismo di valutazione, questi devono essere menzionati (lettera h). L’organismo di valutazione dovrà anche spiegare perché sono stati consultati questi terzi. Un altro punto importante che deve essere spiegato in modo chiaro e dettagliato nel rapporto è la misura in cui l’organismo di valutazione è stato ostacolato nelle sue attività (lettera i). In particolare, occorre spiegare le circo- stanze e le ragioni per cui non è stato possibile effettuare la valutazione. Inoltre, il rap- porto deve indicare esattamente quale aspetto della valutazione è stato influenzato e in che misura ciò incide sui risultati del rapporto.

Gli ultimi due punti riguardano il parere emesso dall’organismo di valutazione. Questa valutazione è di vitale importanza per il lavoro dei fornitori di piattaforme di comunica- zione o motori di ricerca, in quanto consentirà loro di valutare la compatibilità dei loro servizi con la legislazione svizzera (lettera j). Se il rapporto identifica carenze, deve imperativamente contenere le raccomandazioni dell’organismo di valutazione (lettera k). Queste raccomandazioni hanno lo scopo di aiutare i fornitori di piattaforme di comu- nicazione o di motori di ricerca a identificare rapidamente i problemi e a determinare come risolverli in modo efficace. Inoltre, tutte le informazioni fornite nel rapporto di va- lutazione sono preziose per l’UFCOM, che orienterà le proprie attività di vigilanza in tal senso.

Capoverso 2: Obbliga il fornitore di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca ad adottare tutte le misure per rimediare alle carenze individuate nel rapporto di valuta- zione e ad attuare le raccomandazioni dell’organismo di valutazione. Si tratta quindi di un dovere attivo di prendere provvedimenti.

Tuttavia, il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca dispone di un ampio margine di manovra nella scelta delle misure che ritiene necessarie per rimediare alle carenze individuate nel rapporto. Può basarsi direttamente sulle racco- mandazioni dell’organismo di valutazione (lettera a) o proporre misure alternative (let- tera b). In quest’ultimo caso, il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca è tenuto a giustificare perché si discosta da tali misure. L’UFCOM è libero di valutare l’efficacia di queste misure tese a rimediare alle carenze.