Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Capoverso 3: Una volta ricevuti i rapporti di valutazione, i fornitori di piattaforme di co- municazione o motori di ricerca devono pubblicarli e trasmetterli all’UFCOM entro tre mesi. Nel caso il rapporto identifichi carenze, devono fornire anche un rapporto sulle misure adottate o che intendono adottare per rimediare alle carenze. Per motivi di tra- sparenza, anche l’UFCOM può pubblicare tali rapporti.
Capoverso 4: Come per i rapporti di trasparenza e i rapporti sui risultati della valuta- zione dei rischi, il Consiglio federale stabilisce la forma e le modalità di presentazione dei rapporti di valutazione e dei rapporti sulle misure adottate.
4.2.12 Accesso ai dati
Art. 26 Accesso ai dati per organi di ricerca e organizzazioni della società civile
Capoverso 1: L’accesso ai dati per gli organi di ricerca e le organizzazioni della società civile è limitato alla ricerca di rischi sistemici ai sensi dell’articolo 20 (cfr. cpv. 3 lett. a).
Hanno diritto all’accesso gli organi di ricerca che sottostanno alla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1). Sono comprese anche le scuole universitarie ai sensi della legge federale del 30 set- tembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20), ossia le scuole universitarie (università cantonali e politecnici fe- derali), le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche e le organiz- zazioni della società civile, a condizione che conducano ricerca scientifica di interesse pubblico e siano indipendenti da interessi commerciali (lett. b). I criteri relativi all’orien- tamento dell’organizzazione e all’indipendenza dagli interessi commerciali devono es- sere soddisfatti cumulativamente: in particolare, le organizzazioni della società civile non devono perseguire alcun intento commerciale e devono essere finanziariamente indipendenti dalle organizzazioni commerciali. L’obiettivo è ad esempio garantire che nessuna impresa pubblicitaria sostenga un’organizzazione della società civile al fine di identificare il pubblico target per i propri clienti a partire dai risultati della ricerca, sfrut- tandoli così a livello commerciale. Queste strutture devono inoltre avere uno statuto che indichi lo scopo della ricerca. La ricerca come attività dell’associazione e l’esame dei rischi sistemici digitali devono essere parte dello scopo organizzativo. La struttura organizzativa, la sponsorizzazione e/o la proprietà, il finanziamento della ricerca e la governance dell’organizzazione devono essere trasparenti. Va inoltre redatto un reso- conto regolare delle attività dell’organizzazione.
Capoverso 2: Gli organi di ricerca e le organizzazioni della società civile presentano all’UFCOM una domanda motivata di accesso ai dati. Le domande devono specificare i dati richiesti e il fornitore o i fornitori interessati, ed essere giustificate alla luce della ricerca sui rischi sistemici di cui all’articolo 20.