Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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sospettato di illiceità venga diffuso tramite tale banca dati, i fornitori non possono tra- smettere i contenuti interessati dalle misure. In aggiunta alle informazioni sul tipo di misure adottate, devono essere trasmesse anche le informazioni di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettere a e b. Questa banca dati pubblica non può contenere dati personali. I fornitori sono pertanto tenuti a trasmettere all’UFCOM le informazioni sulle misure adottate ma senza dati personali. Tutto ciò risulta dal capoverso 4.

Art. 20 Valutazione dei rischi

Capoverso 1: Il modo in cui vengono utilizzate le piattaforme di comunicazione e i mo- tori di ricerca, come pure la progettazione dei loro sistemi algoritmici, possono influire fortemente sulla formazione dell’opinione pubblica e sul discorso pubblico, ma anche su altri interessi pubblici come la tutela dei diritti fondamentali degli utenti. Gli obblighi previsti (ad es. all’art. 4: procedura di segnalazione, all’art. 5: trattamento delle segna- lazioni o all’art. 7: procedura di reclamo interna) consentono quindi ai singoli utenti di intervenire sulla base di contenuti e decisioni specifici dei fornitori. Tuttavia, ciò non è sufficiente in quanto determinati rischi sono rilevanti per la società intera e pertanto non possono essere coperti dai diritti soggettivi dei singoli utenti.

La valutazione dei rischi è dunque intesa a tutelare il discorso pubblico, e altri interessi pubblici nel complesso, da effettive o potenziali ripercussioni negative. Tale valutazione è importante per comprendere le conseguenze dello sviluppo, del funzionamento e della fruizione dei servizi, compresi i sistemi algoritmici, sulla formazione dell’opinione pubblica come pure sulla diffusione di contenuti potenzialmente illeciti e anche sui diritti fondamentali degli utenti (ad es. in materia di libertà d’opinione e informazione), sui processi politici, sulla sicurezza e l’ordine pubblico nonché sulla salute pubblica. Tra l’altro, la valutazione del rischio è finalizzata a costituire un importante correttivo contro la possibile rimozione sistematica ed eccessiva di contenuti (overblocking) e il rischio che ne deriva per la libertà di espressione e può quindi contribuire al rispetto degli obblighi di diligenza dei fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca (art. 14). Ad esempio, devono valutare se il loro tipo di moderazione dei contenuti o la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione potrebbero avere un impatto nega- tivo sulla libertà di espressione e quali altri interessi pubblici potrebbero essere colpiti.

La valutazione dei rischi dovrebbe consentire di identificare tempestivamente conse- guenze negative effettive o prevedibili e contribuire ad un ambiente online sicuro e affidabile. Inoltre, fornisce importanti punti di riferimento per la ricerca. La valutazione dei rischi è una componente centrale della vigilanza e favorisce una migliore compren- sione delle ripercussioni negative sulla società causate o rafforzate dalle piattaforme di comunicazione e dai motori di ricerca. L’avamprogetto non disciplina il modo in cui i fornitori devono affrontare i rischi valutati. Non vi è alcun obbligo di adottare misure tese a minimizzare i rischi.

Capoverso 2: Questo capoverso disciplina il contenuto minimo della valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi fa riferimento alle ripercussioni negative effettive o pos- sibili derivanti dall’assetto, dal funzionamento e dalla fruizione delle piattaforme di co- municazione e dei motori di ricerca. Gli effetti negativi più gravi riguardano la diffusione di contenuti presumibilmente illeciti (lett. a), gli effetti negativi sull’esercizio dei diritti fondamentali degli utenti (lett. b) e le conseguenze negative per la formazione dell’opi- nione pubblica, per i processi elettorali e di voto, per la sicurezza e l’ordine pubblico e per la salute pubblica (lett. c). Le piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca sono pertanto tenute a valutare la propria struttura, comprese le CCG e la loro applica- zione, e in particolare i sistemi algoritmici, inclusi i sistemi di moderazione, raccoman- dazione e pubblicità, in relazione ai vari rischi sistemici. La valutazione dovrebbe 29/49