Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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alle successive valutazioni del rischio di basarsi l’una sull’altra e di mostrare l’evolu- zione dei rischi identificati, facilitando la vigilanza. Sulla base dell’articolo 28, l’UFCOM può chiedere di ottenere questi documenti.

4.2.9 Punto di contatto

Art. 21 Designazione e accesso

Capoverso 1: Il punto di contatto elettronico garantisce che gli utenti e l’UFCOM pos- sano contattare rapidamente e direttamente i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca per esprimere le loro preoccupazioni. L’obbligo di designare un punto di contatto spetta sia ai fornitori nazionali che esteri, con l’intento di garantire la parità di trattamento tra i fornitori. Il punto di contatto deve essere parte integrante dell’im- presa del fornitore, il che significa che la rappresentanza legale di fornitori senza sede in Svizzera secondo l’articolo 23 non può essere designata come punto di contatto.

La comunicazione avviene per via elettronica. Inoltre gli utenti e l’UFCOM devono avere la possibilità di comunicare con i fornitori nella lingua ufficiale di loro scelta. Se un for- nitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca soddisfa tutti i requisiti di cui agli articoli 21 e 22, può gestire l’interazione con le autorità e gli utenti attraverso due diversi punti di contatto.

A livello dei procedimenti amministrativi, il diritto svizzero prevede generalmente la pos- sibilità di scegliere tra la comunicazione elettronica e la comunicazione per posta. L’ob- bligo di designare un punto di contatto non mette in discussione questo principio, poi- ché si applica principalmente agli scambi al di fuori di qualsiasi procedura, come le richieste di informazioni. L’accertamento dei fatti e gli scambi in vista di una decisione restano soggetti alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministra- tiva (PA, RS 172.021) e i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca mantengono la possibilità di scegliere la notifica per e-mail o per posta. Tuttavia, questa disposizione deroga parzialmente all’articolo 11b PA, in quanto impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca che non hanno sede in Svizzera di designare un recapito elettronico, mentre detto articolo li lascia liberi di scegliere se comunicare o meno un recapito elettronico all’autorità.

Il capoverso 2 disciplina la pubblicazione di informazioni sui punti di contatto. In parti- colare, i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca sono tenuti a pubblicare sulla loro interfaccia gli indirizzi e-mail e i nomi dei loro punti di contatto.

Art. 22 Comunicazione

Capoverso 1: L’obbligo per i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca di rendere facilmente accessibili i loro punti di contatto tiene conto anche degli obblighi previsti dalla Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109). Sebbene le persone con disabilità dispongano di un numero sem- pre maggiore di opzioni per l’accesso ai servizi Internet, occorre garantire che possano contattare senza barriere di accesso i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca (ad es. i testi devono poter essere letti da una macchina).

Capoverso 2: I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca sono liberi di scegliere i mezzi di comunicazione che preferiscono. Possono anche introdurre stru- menti di risposta automatica, purché non si limitino a questi. Devono assicurarsi che anche persone fisiche siano incaricate di questo compito.