Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine

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messaggi pubblicitari, la pubblicità ai sensi dell’articolo 15 include anche i messaggi non commerciali (ad es. di tipo politico o religioso). Il concetto di pubblicità presuppone un pagamento o un corrispettivo analogo. La remunerazione avviene tra l’inserzionista e la piattaforma di comunicazione o il motore di ricerca su cui viene inserita la pubbli- cità.

Capoverso 2: Pubblicando i parametri più importanti, gli utenti possono capire chi riceve una determinata pubblicità e per quali motivi (ad es. per ragioni di appartenenza a una determinata fascia di età o a un certo genere). Com’è il caso per l’obbligo in materia di trasparenza di cui al capoverso 1, anche il capoverso 2 si applica esclusivamente alla pubblicità che i fornitori diffondono contro pagamento o una controprestazione simile, ma non alla comunicazione commerciale fornita dagli utenti come ad esempio la pub- blicità ad opera di influencer. Per questi contenuti commerciali si applica esclusiva- mente l’articolo 17.

Art. 16 Registro pubblicitario

Capoverso 1: I fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca sono tenuti a creare un registro contenente tutta la pubblicità ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 che è stata pubblicata sulle loro piattaforme di comunicazione o sui loro motori di ri- cerca. Questo registro dev’essere accessibile e consultabile pubblicamente, è consi- derato consultabile se le informazioni possono essere recuperate mediante determinati criteri. Ad esempio, dev’essere possibile ritrovare la pubblicità di determinati prodotti o il gruppo target di un annuncio. I sistemi pubblicitari delle piattaforme di comunicazione o dei motori di ricerca sono associati a rischi particolari a causa della loro portata e delle possibilità di personalizzazione. La personalizzazione consente di indirizzare a gruppi specifici contenuti discriminatori, prodotti dannosi per la salute o contenuti che fanno leva sulle debolezze di alcuni utenti. I registri pubblicitari servono al settore della ricerca per esaminare gli effetti della pubblicità sull’opinione pubblica e rendono possi- bile, se necessario, controllare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 15.

Il capoverso 2 indica le circostanze in cui la pubblicità rimossa o bloccata non può essere inserita nel registro pubblicitario. Infatti, i contenuti pubblicitari che sono stati considerati illeciti dai fornitori o non sono compatibili con le CCG non devono essere resi nuovamente accessibili tramite il registro pubblicitario. Quest’ultimo deve invece contenere le informazioni che rivelano i fatti del caso: i fornitori indicano quindi il motivo per cui la pubblicità è stata rimossa o bloccata, se sono stati utilizzati mezzi automatiz- zati e, in caso affermativo, quali.

Capoverso 3: La pubblicità dev’essere reperibile nel registro pubblicitario per l’intera durata dell’annuncio e per un anno a contare dalla pubblicazione dell’ultimo annuncio. La memorizzazione e pubblicazione (con vincolo temporale) di contenuti pubblicitari consente di accedere alle inserzioni pubblicate in passato.

Capoverso 4: Il registro pubblicitario non può contenere dati personali degli utenti a cui è stata mostrata, o avrebbe potuto essere mostrata, la pubblicità. Le informazioni in merito ai gruppi target (v. spiegazioni al cpv. 5) non devono quindi ad esempio consen- tire di identificare, quale target, singole persone fisiche.

Capoverso 5: Il Consiglio federale definisce le informazioni da riportare nel registro pubblicitario (ad es. nome del prodotto, del servizio o del marchio o il gruppo target della pubblicità).