Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/65: Nuova Legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) · 49 pagine
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Il capoverso 3 introduce il principio della comunicazione semplice tra i punti di contatto e gli utenti, ossia una comunicazione di facile comprensione e basata su strumenti adeguati e di facile utilizzo.
4.2.10 Rappresentanza legale
Art. 23 Designazione
Capoverso 1: La stragrande maggioranza dei fornitori che offrono i loro servizi in Sviz- zera ha sede all’estero. Affinché la legge sia efficace e l’autorità di vigilanza possa svolgere correttamente i suoi compiti, i fornitori senza stabile organizzazione in Sviz- zera devono disporre di un rappresentante legale. Ciò costituisce una designazione del domicilio ai sensi dell’articolo 11b, capoverso 1 PA.
Poiché a determinate condizioni l’articolo 14 della LPD impone già ai titolari privati del trattamento con sede o domicilio all’estero di designare un rappresentante se trattano dati personali, i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca soggetti a questo duplice obbligo possono designare lo stesso rappresentante per entrambi i settori, se lo desiderano.
Capoverso 2: L’UFCOM va informato dei dati di contatto del rappresentante legale. L’ordinanza deve specificare in dettaglio quali informazioni sono richieste. L’obbligo di pubblicare e tenere aggiornate queste informazioni contribuisce a migliorare la traspa- renza delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca nei confronti del pub- blico.
4.2.11 Valutazione indipendente:
Art. 24 Valutazione indipendente
Capoverso 1: Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni legali e di ottimizzare le attività di vigilanza dell’UFCOM, i fornitori di piattaforme di comunicazione o motori di ricerca devono sottoporre i loro servizi a una valutazione annuale indipen- dente. Con le loro competenze, gli organismi di valutazione contribuiscono a verificare la conformità alle disposizioni di legge, ad esempio quelle sulla valutazione dei rischi (art. 20).
Capoverso 2: Per assicurare la qualità della valutazione, deve essere garantita l’indi- pendenza degli organismi di valutazione. Questo requisito è verificato dall’UFCOM nell’ambito di una procedura di certificazione. L’ordinanza specificherà cosa si intende per "indipendenza". In particolare, ci si aspetta che non vi siano conflitti di interesse con il fornitore della piattaforma di comunicazione o del motore di ricerca e che non vi siano dipendenze strutturali da quest’ultimo. Ciò significa che i fornitori di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca o le società a cui appartengono non esercitano alcun controllo legale o economico sugli organismi di valutazione. L’ordinanza definirà anche le competenze e le abilità tecniche richieste per la certificazione degli organismi di valutazione.
Capoverso 3: Affinché la valutazione sia efficace ed efficiente, gli organismi di valuta- zione devono avere la possibilità di ottenere tutti i dati e le informazioni necessarie e di accedere a tutti i locali pertinenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti. L’obbligo di collaborazione si estende anche a qualsiasi domanda orale o scritta che l’organismo possa avere bisogno di porre al fornitore di piattaforme di comunicazione o di motori di ricerca per svolgere il proprio mandato.