Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Finora i controlli del consumo di alcol, di narcotici e di sostanze psicotrope sono stati possibili solo sui membri dell’equipaggio. L’articolo 100tercapoverso 1 AP-LNA estende questo gruppo di destinatari includendo il personale aeroportuale, il personale dei servizi medici e di soccorso, i vigili del fuoco e i responsabili di operazioni aeroportuali e di interventi di manutenzione. Tutte le persone da controllare in caso di sospetto sono ora elencate nelle lettere a – c del capoverso 1. Il testo delle lettere b e c si basa sulle disposizioni pertinenti del diritto europeo. Mentre la lettera b si riferisce principalmente al personale aeroportuale ordinario che lavora nell’area lato volo (airside) dell’aeroporto, la lettera c riguarda il personale esterno.

La modifica dell’articolo 100terAP-LNA non esclude l’esecuzione di test in caso di sospetto consumo di sostanze psicotrope e farmaci. Attualmente, tuttavia, i dispositivi e le procedure di controllo in uso sono considerati inaffidabili e i loro risultati incerti. In particolare, la gamma di possibili sostanze psicotrope cambia costantemente, motivo per il quale gli attuali dispositivi non sono sempre in grado di rilevare tutte le sostanze che possono entrare in linea di conto. In pratica, al momento si tende a rinunciare a questo tipo di controllo.

Il contenuto dell’articolo 100tercapoverso 2 AP-LNA rimane invariato; la versione tedesca introduce una formulazione inclusiva di genere e lo stesso si fa per la versione italiana, sostituendo «capi d’aerodromo» con «direzione dell’aerodromo». Vista la modifica del gruppo di destinatari nel capoverso 1, anche i riferimenti nel capoverso 5 sono adattati di conseguenza.

Le regole per l’esecuzione di controlli alcolemici sui membri dell’equipaggio sono già stabilite nel capoverso 5. In base al nuovo capoverso 6, alle persone di cui all’articolo 100tercapoverso 1 lettere b – c AP-LNA si applicano per analogia le disposizioni attualmente previste dalla legislazione federale in materia di circolazione stradale, anche nel caso di eventuali conseguenze penali e amministrative. All’interno dell’area operativa dell’aerodromo, tuttavia, la legislazione sulla circolazione stradale non si applica e vige invece quanto previsto nel regolamento dell’aerodromo (sistemi di punti, ritiro del tesserino di ingresso all’aeroporto ecc.). Di conseguenza, nella LNA o a livello di ordinanza non occorre prevedere ulteriori disposizioni d’esecuzione.

Art. 107a cpv. 3 lett. bbis

Capoverso 3

Attualmente l’elenco delle persone giuridiche di cui l’UFAC è autorizzato a trattare i dati non comprende le imprese di sviluppo. Ora sarà completato in tal senso (art. 107a cpv. 3 lett. bbisAP-LNA), così da includere anche queste ultime nel campo d’applicazione.

Per quanto riguarda la vigilanza sul mercato degli aeromobili senza occupanti, l’UFAC è chiamato ad assumere un nuovo compito. In questo ramo del settore aeronautico emergono anche nuovi operatori. Oltre ai dati degli operatori già attivi nel settore, il trattamento va esteso anche ai dati concernenti i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori, ossia gli «operatori economici» secondo l’articolo 3 numero 17 del regolamento delegato (UE) 2019/945, che ora saranno espressamente menzionati nell’articolo 107a capoverso 3 lettera g AP-LNA.

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