Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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ONA, di meglio sancire, a titolo provvisorio e nei limiti posti dalla ristretta norma di delega in vigore, la rinuncia al perseguimento dell’informatore nei procedimenti penali amministrativi. Una volta entrato in vigore l’articolo 91terAP-LNA, queste disposizioni dell’ordinanza saranno abrogate in occasione di una sua ulteriore revisione.
Capoverso 2
Divieto di utilizzare le informazioni
Secondo la giurisprudenza, il diritto di non autoincriminarsi (principio nemo tenetur se impsum accusare vel prodere, che garantisce alla persona il diritto di non accusarsi e di non cooperare nel quadro di un’inchiesta in corso) è valido senza restrizioni solo nell’ambito di procedure del diritto penale fondamentale. Qui tuttavia i principi validi nel diritto penale fondamentale vengono estesi anche ai procedimenti di diritto penale accessorio e di diritto penale amministrativo nonché alle segnalazioni spontanee di eventi. Ciò significa che le informazioni contenute in una segnalazione che possono essere messe a carico dell’informatore stesso non possono essere utilizzate dalle autorità giudiziarie per condurre procedimenti penali o procedimenti penali amministrativi, né in casi minori né in casi gravi. Le indicazioni trasmesse dall’informatore nella segnalazione rimangono quindi protette anche se non sono date le condizioni per rinunciare al perseguimento penale di cui al capoverso 1 (ad es. la segnalazione è stata inoltrata troppo tardi o l’evento è stato portato in altro modo all’attenzione dell’autorità di perseguimento penale).
Tuttavia, le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi e che potrebbero essere messe a carico di terze persone restano utilizzabili nel quadro di procedimenti penali e di procedimenti penali amministrativi. Questo approccio si discosta dal tenore del regolamento (UE) n. 376/2014: questo ammette, in base all’articolo 16 paragrafo 6 comma 2, un perseguimento penale dei casi gravi, ma allo stesso tempo, in base all’articolo 15, considera in generale inutilizzabile la segnalazione di evento. Ma questo è inappropriato, poiché escluderebbe la possibilità di condurre un procedimento senza ulteriori disagi e oneri per l’imputato. Ed è proprio nell’ambito del diritto penale accessorio e del diritto penale amministrativo che ciò andrebbe a discapito dell’imputato. Inoltre, l’approccio stabilito dal diritto europeo entra in conflitto con l’effetto remoto (ma non assoluto) dei divieti probatori. Come già spiegato, esiste un margine di manovra legislativo grazie alle riserve che il diritto europeo stabilisce a favore delle legislazioni nazionali e al modo in cui attribuisce le competenze.
La coesistenza della rinuncia all’azione penale prevista dal capoverso 1 e del divieto di utilizzazione previsto dal capoverso 2 è in una certa misura ridondante. Tuttavia, questo parziale doppione va messo in conto: da un lato, come già detto più volte, per il funzionamento del sistema di segnalazione è essenziale che i diretti interessati nutrano fiducia nell’efficacia dei meccanismi di protezione. La sovrapposizione dei meccanismi di protezione e la conseguente semplificazione del testo giuridico fanno in modo che la tutela degli informatori e delle persone menzionate nelle loro segnalazioni sia garantita nelle più diverse configurazioni e che la normativa resti comprensibile ai diretti interessati. D’altra parte, bisogna considerare che i meccanismi di protezione previsti dal regolamento (UE) n. 376/2012 contano fortemente sulla coesistenza dei due strumenti, ossia il divieto di utilizzare le informazioni e la rinuncia al perseguimento penale. Se la Svizzera non applicasse questo principio, si allontanerebbe senza alcuna necessità dalla base stessa sulla quale si fonda il regolamento europeo e quindi dalla volontà di adottare nella misura più ampia possibile l’acquis communautaire, quale invece si manifesta nell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Ciò condurrebbe molto probabilmente a un reclamo dell’EASA nel quadro della vigilanza da essa esercitata sul sistema aeronautico svizzero per gli aspetti concernenti la standardizzazione e forse anche a controversie di ampia portata con le istituzioni europee.
Art. 93
Si corregge il rinvio, che non è all’articolo 37 LNA bensì all’articolo 36a AP-LNA.
Art. 98 cpv. 1
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