Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Lo scopo dell’articolo 91 capoverso 4 LNA è sanzionare con una multa le contravvenzioni costituite dall’infrazione e dalla violazione ripetuta degli obblighi stabiliti dai regolamenti che tutelano i diritti dei passeggeri. I trasportatori aerei sono già menzionati espressamente. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 1107/2006 si applica anche agli aeroporti, ora vanno menzionati anche i loro esercenti. L’articolo è modificato di conseguenza.

Art. 91bis

Il capoverso 1 riprende immutato l’unico capoverso che figura nell’attuale articolo 91bisLNA.

Il capoverso 2 deroga all’applicazione dell’articolo 7 DPA, che per le aziende non prevede multe superiori a 5000 franchi. Aumentando l’importo della multa a 10 000 franchi si semplifica il procedimento, nel senso che fino a questa soglia si può agire contro la persona giuridica (impresa) e non per forza contro la persona fisica che ha commesso il reato. Le condizioni alle quali si può rinunciare all’azione penale nei confronti della persona fisica rimangono invariate rispetto all’articolo 7 DPA, ossia: l’inchiesta sulle persone perseguibili ai sensi dell’articolo 6 DPA esigerebbe provvedimenti sproporzionati rispetto all’entità della pena. L’aumento del limite massimo della multa non ha altri effetti sulla procedura.

Art. 91ter

Capoverso 1

Rinuncia al perseguimento penale dopo la segnalazione di un evento

A differenza del disciplinamento federale previgente, il regolamento (UE) n. 376/2014 intende proteggere dall’azione penale anche chi, per casi che nel linguaggio comune si suol definire minori, non ha notificato personalmente l’evento ma è stato menzionato nella segnalazione. L’articolo 91tercapoverso 1 AP-LNA sancisce di conseguenza questa estensione della rinuncia all’azione penale. È una tappa necessaria poiché conformemente all’articolo 16 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 376/2014 il diritto nazionale prevale sulla rinuncia all’azione penale prevista dallo stesso regolamento europeo; considerato quindi l’obbligo di procedere che vige in Svizzera, la suddetta rinuncia all’azione penale va menzionata esplicitamente in una norma di diritto.

La rinuncia al perseguimento comprende tutti i procedimenti penali e tutti i procedimenti penali amministrativi concernenti reati punibili secondo le disposizioni previste dal titolo quinto capitolo 1 sezioni I – IIa LNA. Ciò significa che ora essa si estende anche ai procedimenti ordinari concernenti reati previsti dalla LNA. Tuttavia, si può presupporre che solo pochi reati rientreranno nella giurisdizione delle autorità penali ordinarie e che quindi la rinuncia riguarderà solo pochi procedimenti. Sulla base delle osservazioni fatte sopra (n. 1.19.1) e nel commento all’articolo 20 capoverso 3 AP-LNA in merito all’importanza della fiducia che il personale aeronautico deve nutrire nei confronti dei meccanismi di protezione offerti dalla cosiddetta «cultura giusta», prevedere la rinuncia anche per i procedimenti che competono alle autorità di perseguimento penale ordinarie è giustificato. In questo modo si evita anche una maggiore deroga rispetto al regolamento (UE) n. 376/2014 (v. anche sotto, in fine).

Ad eccezione del requisito concernente i tempi di segnalazione, le condizioni per la rinuncia al perseguimento riflettono sostanzialmente quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 376/2014 e, in particolare, quanto figura all’articolo 16 paragrafi 6 e 10. La formulazione «...si astengono dal perseguire...» utilizzata nell’articolo 16 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 376/2014 è da intendersi come sinonimo di quelle comunemente utilizzate nella legislazione svizzera, quali «rinuncia al perseguimento penale» o «prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione».

Per rinunciare all’azione penale deve trattarsi di una fattispecie penale prevista dalla LNA e l’evento deve essere stato portato all’attenzione delle autorità di perseguimento penale esclusivamente sulla base di una segnalazione ai sensi dell’articolo 4 o 5 del regolamento (UE) n. 376/2014. Inversamente, ciò significa che non vi sono ostacoli al procedimento se le autorità sono venute a conoscenza dell’evento (anche) in altri modi. In merito va sottolineato che, come avvenuto finora, le segnalazioni di

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