Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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È interesse dell’UFAC, in quanto autorità di vigilanza, ottenere un quadro il più possibile completo e non falsato degli errori e dei rischi. Solo così può individuare i pericoli e adottare contromisure adeguate. Di conseguenza non bisogna in alcun modo indurre le imprese e i privati a celare informazioni rilevanti per la sicurezza. Qualora infatti un’impresa tema, a causa della segnalazione di una situazione critica, di essere considerata dal pubblico come particolarmente pericolosa e/o un privato tema di subire una perdita di fiducia e un danno alla reputazione, l’esperienza insegna che vi sono buone probabilità che la necessaria segnalazione non venga fatta. Ciò succede soprattutto quando vige un obbligo legale di denuncia ma, date le circostanze, non vi è di fatto il rischio che l’infrazione venga scoperta. Di conseguenza un semplice obbligo di segnalazione sancito nella legge, senza misure di accompagnamento supplementari, non è sufficiente ad assicurare all’UFAC di ricevere tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza – come nel settore ferroviario anche in quello aeronautico. Nei rapporti sugli audit e sulle ispezioni redatti dagli esperti figurano sovente dettagli tecnici molto complicati, destinati agli addetti ai lavori, che il grande pubblico comprenderebbe solo con difficoltà. Alcuni rapporti, riguardanti ad esempio la sicurezza aerea, possono anche rivelare vulnerabilità e lacune nel sistema generale che potrebbero servire a persone con intenzioni criminali o terroristiche per pianificare attacchi o reati di altro genere (ad es. sul fronte della cibersicurezza).

Il campo d’applicazione della LTras va quindi limitato nella misura necessaria a garantire il pubblico interesse costituito dalla massima sicurezza possibile del traffico aereo. Il termine «sicurezza» ingloba sia la sicurezza aerea (safety) sia la sicurezza dell’aviazione (security). Poiché l’eccezione in questione si riferisce esclusivamente alla categoria dei rapporti riguardanti l’attività di vigilanza in senso stretto (ossia, in primo luogo, quelli redatti dalle divisioni dell’UFAC che si occupano di sicurezza), tale deroga deve e può essere ulteriormente limitata, in virtù del principio di proporzionalità, con il seguente criterio: l’eccezione vale solo nella misura in cui, in un caso specifico, la divulgazione delle informazioni comprometterebbe il corretto adempimento dei compiti di vigilanza dell’UFAC. Sebbene la necessità di un’eccezione nel settore aeronautico sia almeno pari a quella del settore ferroviario, tecnicamente affine al primo (in quanto anch’esso parte di un tipo di trasporto essenzialmente pubblico), qui si introduce una restrizione supplementare che va oltre quanto previsto dall’articolo 14 Lferr. Questa restrizione rappresenta un ostacolo maggiore (ma un requisito giustificabile) e dimostra ulteriormente che le preoccupazioni relative al principio di trasparenza sono prese molto sul serio e che tale principio viene limitato solo quando assolutamente necessario dal punto di vista tecnico e specialistico.

Il testo qui presentato non limita l’accesso ai documenti ufficiali che non riguardano la sicurezza tecnica o dell’esercizio, quali i documenti relativi alle sovvenzioni statali. Inoltre, nel senso di un’ulteriore restrizione rispetto all’analogo articolo 14 Lferr, non è prevista un’eccezione per i documenti ufficiali che contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell’esercizio. Secondo l’UFAC, in questo caso le restrizioni sui dati personali previste dalla stessa LTras sono sufficienti e non occorrono quindi ulteriori limitazioni specifiche. Inoltre, l’UFAC può pubblicare d’ufficio dati personali di questo tipo sulla base dell’articolo 36 capoverso 3 LPD se, tra le altre cose, la loro divulgazione presenta un interesse pubblico preponderante.

Infine, va sottolineato che l’elenco di eccezioni attualmente contenuto nella LTras non rende superflua la disposizione qui proposta, poiché, in particolare, qui non si tratta di perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete decise da un’autorità (art. 7 cpv. 1 lett. b LTras). L’UFAC non può adottare misure (o descriverle e stabilirle concretamente) finché non dispone, nella sua veste di autorità di vigilanza, di tutte le informazioni necessarie per pianificare e addottare misure in funzione del rischio.

Cpv. 2 lett. b

Tutti gli eventi, gli inconvenienti gravi e gli incidenti che coinvolgono aeromobili con o senza occupanti e che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 376/2014, vincolante anche per la Svizzera, devono essere segnalati all’UFAC attraverso l’apposito portale UE entro 72 ore dal momento in cui la persona ne viene a conoscenza. L’articolo 141a lettera d ONA stabilisce inoltre che chi viola questo obbligo di segnalazione sarà sanzionato in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

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