Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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Art. 107c
Con questa disposizione, ora la LNA darà una base legale al trattamento di dati biometrici (cfr. cpv. 1).
Un controllo fondato su dati biometrici può avere luogo solo se l’interessato, una volta che gli sono stati spiegati i suoi diritti, dà il suo consenso esplicito (cfr. cpv. 2); questo vale sia per il personale dell’esercente aeroportuale e dell’impresa di trasporto aereo sia per i passeggeri. Prima di dare il consenso, egli deve essere informato per iscritto; in particolare, gli deve essere spiegato in che modo saranno utilizzati i suoi dati biometrici. Gli va lasciata la possibilità di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, con la garanzia che, in caso di revoca, i dati corrispondenti saranno cancellati in modo permanente.
Il ricorso ai dati biometrici deve poter essere proposto in alternativa alle procedure utilizzate finora per i controlli di sicurezza presso i dispositivi automatizzati (in particolare per le operazioni di «bag drop», «check-in», controllo delle carte d’imbarco e «boarding»).
Se gli aeroporti o le compagnie di trasporto aereo trattano questi dati nell’adempimento dei loro compiti, sono tenuti a garantirne la protezione (cfr. art. 7 LPD) e anche la sicurezza conformemente all’articolo 8 LPD.
Richiedendo il consenso della persona sottoposta al controllo e lasciandole la possibilità di scegliere (tra la procedura convenzionale con i documenti fisici e la nuova procedura con i dati biometrici) si vuole garantire la trasparenza sul trattamento dei dati e permettere alla persona di decidere a quale trattamento sottoporsi. Il ricorso a dati biometrici dovrebbe inoltre permettere di accelerare i controlli di accesso all’aeroporto.
Art. 107d
Titolo marginale
Poiché questo articolo comporta anche una limitazione del principio di trasparenza per quanto riguarda le attività di vigilanza dell’UFAC, il titolo marginale deve essere esaustivo e chiaro in tal senso, visto che solo il primo capoverso riguarda l’«informazione» vera e propria. Pertanto l’intero titolo marginale diventa ora «Informazioni sull’attività di vigilanza e limitazioni».
Capoverso 1
Questo capoverso enuncia il principio secondo il quale l’UFAC è tenuto a informare periodicamente il pubblico sulla sua attività di vigilanza. Ciò avviene già oggi, ma non è ancora stato stabilito espressamente. Un esempio di questa informazione è il rapporto sulla sicurezza che l’UFAC pubblica ogni anno95.
Capoverso 2
Questa disposizione limita il campo d’applicazione del principio di trasparenza, conformemente a quanto permette di fare l’articolo 4 LTras. L’obiettivo è far sì che l’UFAC continui a ricevere dai privati e dalle imprese sui quali esercita la vigilanza le informazioni rilevanti di cui ha bisogno per mantenere la sicurezza della navigazione aerea. Con queste disposizioni si introduce nel settore dell’aviazione civile una regolamentazione analoga a quella già in vigore dal 1° luglio 2020 nel settore ferroviario (cfr. art. 14 Lferr). Tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità, che impone di prevedere limitazioni solo quando strettamente necessario, per diversi aspetti la formulazione qui presentata si spinge meno in là di quanto fa l’articolo 14 Lferr.
Capoverso 2 lettera a
95 Rapporti annuali dell’UFAC Rapporti annuali (admin.ch) (stato: 28.08.2024).
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