Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Come spiegato sopra (v. n 1.19 Applicazione della «cultura giusta»), il regolamento (UE) n. 376/2014 mira a migliorare la sicurezza aerea garantendo che le informazioni concernenti l’aviazione civile e rilevanti in questo ambito siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate, diffuse e analizzate. Anche qui si può fare riferimento a quanto già detto in merito al capoverso 2 lettera a: non si deve «indurre» in alcun modo le imprese e i privati a celare informazioni rilevanti per la sicurezza. Occorre quindi garantire loro che le informazioni trasmesse saranno utilizzate solo per lo scopo previsto. È per questa ragione che sono proposte le modifiche della LNA spiegate al numero 19.1.
Come già accennato, il regolamento (UE) n. 376/2014 è entrato in vigore in Svizzera il 15 maggio 2016, dopo essere stato accolto su decisione del Comitato misto. Poiché i requisiti che esso stabilisce sono di diritto internazionale e da quella data in poi sono direttamente applicabili in Svizzera (self-executing), hanno la precedenza sulle disposizioni nazionali. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora chiarito (perlomeno non in modo definitivo) in che misura un regolamento UE possa rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 4 LTras quale «riserva di disposizioni speciali». Ciò è tanto più vero in quanto formalmente – e quindi in vista di un’interpretazione grammaticale – questo articolo parla di «altre leggi federali» nelle quali è possibile prevedere una riserva per disposizioni speciali. Pertanto, le disposizioni relative alla segnalazione di eventi sono lex specialis, che ai sensi dell’articolo 4 LTras sono riservate, mutatis mutandis, come «disposizioni speciali» .
Di conseguenza, per chiarire che la LTras non si applica alle segnalazioni di eventi pervenute all’UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014, oggi è tanto più necessaria un’esplicita disposizione speciale in un’«altra» legge federale, come qui nella LNA per il settore aeronautico. Per motivi di chiarezza e trasparenza, ciò va quindi sancito nel nuovo articolo 107c capoverso 2 lettera b AP-LNA.
Capoverso 2 lettera c
Qui si introduce un terzo ambito per il quale non si applica la LTras, che tuttavia non riguarda l’UFAC bensì il SISI. Per le argomentazioni di fondo rimandiamo a quanto detto al n. 1.23.2. Per maggiori dettagli relativi a questa eccezione concernente il SISI va aggiunto quanto segue:
il SISI è incaricato di svolgere inchieste su eventi specifici. Non è un’autorità di vigilanza e non ha un obbligo generale in tal senso. Gli esiti delle sue inchieste sono accessibili al pubblico, non costituiscono una decisione amministrativa e non limitano né tolgono autorizzazioni o diritti a persone od organizzazioni. Restringere il principio di trasparenza è quindi una misura proporzionata. Un’inchiesta sulla sicurezza di qualità elevata e l’adozione di misure di sicurezza preventive efficaci rappresentano un interesse pubblico maggiore rispetto a quello della pubblicazione dei documenti ufficiali su cui si basano i rapporti di sicurezza del SISI. Ciò vale anche per le inchieste portate a termine e per le procedure in corso riguardanti domande di accesso a documenti ufficiali ai sensi della LTras.
Per tutti i servizi essenziali al funzionamento dello Stato di diritto e per i diretti interessati l’accesso ai documenti è regolamentato in modo dettagliato ed esaustivo nella OIET. Questo vale anche per il coordinamento delle attività di inchiesta e della documentazione con le autorità di vigilanza e con le autorità penali.
Art. 108b
L’attuale articolo 108b LNA fissa i principi per i controlli dei precedenti personali sia standard sia rafforzati. In esso vengono indicati i servizi che sono tenuti, in generale, a effettuare tali controlli e in che cosa questi ultimi consistono, e si precisa che per tali controlli è richiesto il consenso dell’interessato, considerata l’ingerenza nei diritti della personalità che comportano. Inoltre, la facoltà dell’esercente aeroportuale di emanare una decisione è regolamentata insieme al consenso dell’interessato al capoverso 3.
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