Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014 non dovranno essere indirizzate alle autorità di perseguimento penale, bensì trasmesse all’organizzazione competente attraverso i canali previsti a questo scopo o all’EASA e all’UFAC attraverso i portali di notifica elettronica da essi gestiti. La presente revisione non apporta alcuna modifica in merito. Tuttavia, il fatto che l’articolo 91tercapoverso 1 AP-LNA si rivolge a tutte le autorità preposte al perseguimento penale (quindi anche ai ministeri pubblici e ai tribunali ordinari) garantisce che i meccanismi di protezione della «cultura giusta» si applichino in tutti i casi, ossia anche quando, ad esempio, un evento è portato all’attenzione di queste autorità in un altro modo (si pensi ai casi nei quali l’informazione è stata trasmessa da terzi o scoperta accidentalmente, in particolare durante la consultazione di documenti). Sebbene queste configurazioni siano verosimilmente rare, per il corretto funzionamento del sistema di segnalazione è essenziale che gli informatori nutrano fiducia nei meccanismi di protezione offerti dalla «cultura giusta» e possano fare affidamento su di essi anche nelle occasioni più improbabili.
L’evento segnalato deve essere rilevante per la sicurezza aerea ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014. L’accento è posto sulla sicurezza aerea intesa come safety. Tuttavia, in base all’articolo 4 paragrafo 1 lettera a punto viii del regolamento (UE) n. 376/2014, è possibile rinunciare al perseguimento anche in caso di segnalazioni di eventi legati alla sicurezza aerea intesa come security. Ma attenzione: le segnalazioni di eventi aeronautici specifici che non siano correlati alla sicurezza del traffico aereo sono escluse dal campo di applicazione del regolamento UE e quindi anche dalla rinuncia al perseguimento. Ad esempio, l’impiego di un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati oppure privo dei contrassegni prescritti che venga portato all’attenzione delle autorità attraverso la segnalazione di un evento può essere perseguito senza restrizioni sulla base dell’articolo 89 LNA, anche in caso di colpa lieve.
La limitazione alle segnalazioni fatte entro un determinato termine di tempo permette, da un lato, di consolidare la scadenza stabilita dall’articolo 4 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 376/2014 e, dall’altro, di contenere entro una misura adeguata i casi di rinuncia al perseguimento penale. A differenza della normativa europea, lo stesso termine di tempo viene fatto valere anche per le segnalazioni spontanee di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 376/2014. Un trattamento differenzato per le segnalazioni obbligatorie e quelle spontanee non sarebbe appropriato per quanto riguarda la rinuncia al perseguimento penale: anche nel caso di una segnalazione spontanea, infatti, ciò che conta è che sia trasmessa il prima possibile dopo l’evento. Solo in questo modo è possibile adottare con rapidità le misure di sicurezza eventualmente necessarie. Ponendo tra le condizioni per la rinuncia al perseguimento penale anche la tempestività, si incoraggia a trasmettere senza indugi una segnalazione spontanea. Tuttavia va notato che, considerata l’ampia formulazione degli obblighi di segnalazione sanciti nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 376/2014, è probabile che si verificheranno solo pochi eventi aeronautici la cui segnalazione non sarà obbligatoria ma che potrebbero essere rilevanti sul piano penale (e penale amministrativo).
La quinta delle condizioni cumulative poste per la rinuncia al perseguimento penale limita il ricorso a questa possibilità ai casi non gravi. Sono considerati tali tutti quelli che non possono essere inclusi nell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 e che possono essere definiti anche «casi minori». Rispetto a questa definizione, di uso corrente, il termine utilizzato appare un po’ «macchinoso», ma è dovuto alla struttura del regolamento UE, che delimita solo i casi gravi.
La presenza delle condizioni necessarie per rinunciare al perseguimento penale viene generalmente esaminata sulla base della o delle segnalazioni di evento pervenute. Se sulla base della sola segnalazione è impossibile accertare al di là di ogni dubbio la presenza delle condizioni di cui all’articolo 91ter capoverso 1, si avvia il procedimento. Se in seguito si riesce a stabilire che le condizioni per rinunciare all’azione penale sono date, il procedimento va abbandonato immediatamente. In base all’articolo 8 capoverso 1 CPP e al principio lex specialis derogat legi generali («la norma speciale deroga la norma generale») queste disposizioni prevalgono su quelle del CPP e della DPA.
Come già spiegato sopra (n. 1.19.1) e nel commento all’articolo 20 capoverso 3 AP-LNA (soppressione della norma di delega), si prevede in un primo momento, nel quadro di una prima revisione della
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