Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Apparecchi

Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’efficienza energetica (OEEne; RS 730.02) si è proceduto ad adeguare al diritto europeo gli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6. Nel nuovo allegato 1.23 OEEne sono state recepite le esigenze stabilite dal diritto UE per i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet. Le esigenze relative ai set top box contenute nell’allegato 2.4, divergenti da quelle definite nel diritto UE, sono state abrogate (i set top box restano disciplinati dall’allegato 2.1).

Nell’allegato 1.1 sono stati inoltre abrogati i rinvii a termini transitori scaduti per la cessione di apparecchi non conformi alle prescrizioni.

Sono abrogate le deroghe alle esigenze per lo smontaggio ai fini del recupero e del riciclaggio dei materiali con contemporaneo impedimento di contestuale carico inquinante di cui agli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21.

Alla commercializzazione e all’esercizio di impianti e apparecchi di refrigerazione si applica anche l’allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L’allegato 2.10 numero 2.4, in particolare, prevede l’obbligo di indicare la designazione chimica e la quantità di refrigerante contenuto negli apparecchi e negli impianti. Le disposizioni dell’ORRPChim riguardano, ad esempio, determinati apparecchi refrigeranti e asciugabiancheria per uso domestico, sempreché contengano refrigeranti.

1.2 Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Nell’ambito della revisione dell’OEEne è abrogato l’articolo 12a concernente la quota biogena della miscela di gas naturale e biogas riconosciuta; al contempo è abrogata la riduzione prevista per la quota biogena dei veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas di cui al capoverso 3 dell’articolo 26 dell’ordinanza sul CO2. Inoltre, vengono apportate modifiche all’allegato 4.1 in merito all’etichettatura nella pubblicità (n. 5). Queste modifiche si fondano sulle esperienze maturate in sede di esecuzione e puntano a fare chiarezza ai fini dell’attuazione delle prescrizioni secondo l’allegato 4.1.

2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. Le nuove esigenze e quelle modificate possono essere attuate con il personale e i crediti di progetto dell’UFE già disponibili e comportano spese supplementari di minima entità.

3. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Gli adeguamenti al diritto UE recepiti negli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6, le nuove esigenze applicabili agli smartphone di cui all’allegato 1.23, l’abrogazione dell’allegato 2.4 relativo ai set top box e le modifiche di natura redazionale non avranno alcun impatto sull’economia.

Visto il numero in netto calo di nuove immatricolazioni di veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, l’abrogazione della quota biogena avrà un impatto esiguo sull’etichettaEnergia e sulle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli. Le precisazioni di cui all’allegato 4.1