Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

I consumi massimi nei modi spento, stand-by e stand-by in rete dei set top box sono disciplinati dall’allegato 2.1.

Di conseguenza, l’allegato 2.4 è abrogato.

Allegato 2.6 Ventilatori

In Svizzera, le esigenze di efficienza energetica, efficienza delle risorse e informazione sui prodotti applicabili ai ventilatori sono per lo più identiche a quelle vigenti nell’UE. Con la presente revisione dell’OEEne vengono recepite in Svizzera le specifiche per la progettazione ecosostenibile stabilite nel nuovo regolamento (UE) 2024/18349 che abroga il regolamento (UE) 327/2011.

4.1 Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Numero 2.2: Disposizioni sulle emissioni di CO2

Con l’abrogazione dell’articolo 12a hanno un’incidenza sul clima tutte le emissioni di CO2 prodotte dai veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas. In questo modo decade la differenziazione tra quota di emissioni di CO2 con o senza incidenza sul clima. Il numero 2.2 viene pertanto abrogato e sono cancellati anche i riferimenti al numero 2.2 nonché ai numeri 5.1 e 6.1.

Numero 5: Etichettatura nella pubblicità

Per l’etichettatura nella pubblicità (n. 5) è stata introdotta la regola della visualizzazione con un solo clic («one-click-rule»). Ciò significa che tutte le informazioni da fornire in virtù dell’OEEne devono essere consultabili con un clic su un link o scansionando un codice QR. Questa regola può essere applicata solo alle pubblicità nelle quali queste informazioni non possono essere visualizzate direttamente in modo leggibile per motivi di spazio. Questo può verificarsi quando la rappresentazione grafica occupa più del 10 per cento della superficie pubblicitaria totale.

Numero 7.4

AI numero 7.4 della versione francese, per analogia ai numeri 5.1 e 6.1, la locuzione «il convient de» è leggermente riformulata in «doit être». In questo modo l’accento è posto maggiormente sul fatto che si tratta di un obbligo.

Numero 10: Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia

Nel caso di automobili alimentate con una miscela di gas naturale e biogas, l’etichettaEnergia indicava la quota con incidenza sul clima. Con l’abrogazione dell’articolo 12a si elimina questa rappresentazione specifica. L’esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia al numero 10 viene adattato di conseguenza.

6. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

9 Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) 327/2011 della Commissione, versione secondo GU L 2024/1834 del 4.7.2024.