Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica

Le esigenze di efficienza delle risorse, l’obbligo di informazione e l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico sono disciplinati allo stesso modo in Svizzera e nell’UE. Solo le esigenze di efficienza sono più severe in Svizzera. La presente revisione punta ad armonizzare le esigenze.

Con il nuovo regolamento (UE) 2023/25331, che sostituisce il regolamento (UE) n. 932/2012, e il regolamento delegato (UE) 2023/25342, che sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 392/2012, l’UE ha introdotto un nuovo metodo di calcolo e requisiti minimi di efficienza energetica più elevati. In base al nuovo metodo, l’indice di efficienza energetica non deve superare 85 quale requisito minimo (corrispondente alla classe E). L’attuale etichettaEnergia con le classi da A+++ a D è stata modificata e prevede ora una scala da A a G.

In Svizzera, le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura fino a 4 kg all’ora devono rispettare le esigenze della classe A+++. Secondo uno studio commissionato dall’UFE3, con il nuovo metodo di calcolo e la nuova etichettaEnergia il 99,1 per cento degli apparecchi finora ammessi rientrerebbe ora nella classe C o in una classe superiore. Per le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura fino a 4 kg/h, la classe C varrà come esigenza minima in Svizzera (n. 2.1). Se il requisito minimo dell’UE (classe E) venisse recepito, in futuro in Svizzera potrebbero essere commercializzati apparecchi che attualmente sono vietati.

In Svizzera, le asciugabiancheria per uso domestico con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora devono rispettare le esigenze dalla classe A++. Secondo lo studio menzionato, con il nuovo metodo di calcolo e la nuova etichettaEnergia il 100 per cento degli apparecchi ammessi rientrerebbe nella classe E o in una classe superiore. Pertanto, la Svizzera recepisce i requisiti dell’UE per le asciugatrici con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (n. 2.2).

IEE IEE

Vecchio metodo di calcolo UE Nuovo metodo di calcolo UE

Capacità di Attuali requisiti Attuali requisiti mi- Requisiti minimi più Requisiti minimi asciugatura minimi nell’UE nimi in Svizzera severi nell’UE con il in Svizzera nuovo metodo di cal-

colo

> 4kg/h < 76 < 32 ≤ 85 ≤ 85

(classe B) (classe A++) (classe E) (classe E)

≤ 4kg/h < 76 < 24 ≤ 85 ≤ 60

(classe B) (classe A+++) (classe E) (classe C)

Le nuove specifiche per la progettazione ecocompatibile sono applicabili nell’UE dal 1° luglio 2025. L’allegato 1.3 rivisto entra in vigore in Svizzera alla stessa data. Per la cessione degli apparecchi già commercializzati a tale data si applica un periodo transitorio di un anno (n. 5).

1 Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) 932/2012 della Commissione, versione secondo GU L 2023/2533 del 22.11.2023, pag. 1.

2 Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle asciugabiancheria ad uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, versione secondo GU L, 2023/2534 del 22.11.2023, pag. 1.

3 Bush Energie (2023), studio di mercato sulle asciugabiancheria in vista della revisione dell’OEEne 2024.