Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 8 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di revisione del maggio 2025 dell’ordinanza sull’efficienza energetica
Prodotto Requisiti
Telefoni cellulari diversi dagli smartphone Requisiti di efficienza delle risorse
Requisiti di informazione
Smartphone Requisiti di efficienza delle risorse
Tablet Requisiti di informazione
EtichettaEnergia con
• Classe d'efficienza
• durata di vita della batteria
• affidabilità
• riparabilità
• protezione da agenti esterni
Telefoni senza filo Requisiti di efficienza delle risorse
Requisiti di informazione
Requisiti riguardanti il consumo di energia in modalità stand-by
Allegato 2.1 Apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete
In Svizzera le esigenze riguardanti il consumo nei modi spento, stand-by e stand-by in rete per apparecchiature domestiche e da ufficio sono identiche a quelle dell’UE. Con la revisione dell’OEEne verranno recepite le specifiche per la progettazione ecosostenibile stabilite nel nuovo regolamento (UE) 2023/8267, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1275/2008 modificato più volte.
In generale, le esigenze vengono leggermente inasprite. Da maggio 2027 il consumo di energia in modo spento verrà ridotto da 0,5 a 0,3 W, mentre quello in modo stand-by da 1 a 0,8 W. Per gli apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete (apparecchi HiNA) e per apparecchi collegati in rete con funzionalità HiNA, il consumo di energia massimo consentito è ridotto da 12 a 8 W e da maggio 2027 scenderà ulteriormente a 7 W. Il consumo di energia in modalità stand-by in rete degli apparecchi, ad eccezione di quelli HiNA, non può superare 2 W (in precedenza: 6 W).
Le nuove specifiche per la progettazione ecosostenibile si applicheranno nell’UE dal 9 maggio 2025. L’allegato 2.1 rivisto entrerà in vigore in Svizzera il 1° luglio 2025. Per la cessione degli apparecchi già commercializzati a tale data si applica un periodo transitorio di un anno (n. 5).
Allegato 2.4 Set top box con raccordo alla rete
Finora, le esigenze valide per i set top box si sono basate sul «Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU» (versione 3.1) per i set top box complessi, e sul regolamento (UE) n. 107/20098 per quelli semplici.
In ragione della forte riduzione del consumo energetico degli apparecchi e del calo delle vendite dei set top box complessi, è stato deciso di porre fine al «Voluntary Industry Agreement» dell’UE, che ora non è più in essere. Anche i set top box semplici disciplinati dal regolamento (UE) 107/2009 hanno perso importanza e rappresentano ormai una parte marginale del mercato.
7 Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) 1275/2008 e (CE) 107/2009 GU L 103 del 18.4.2024, pag. 29, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2533 GU L 214 del 22.11.2023, pag. 47.
8 Regolamento (UE) 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282 GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.