Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: mozione 23.4318 Divieto dell’uso pubblico di simboli nazionalsocialisti
5.1.10 Tatuaggi
Il fatto che i simboli nazionalsocialisti possano essere visibili in pubblico anche sotto forma di tatuaggi ha destato la preoccupazione di alcuni partecipanti alla consultazione66.
Un partecipante rileva che i simboli nazionalsocialisti spesso sono portati sotto forma di ta- tuaggi ed esibiti da gruppi che condividono tali idee; per questo motivo occorre precisare, al- meno nel rapporto esplicativo, che «utilizzare, portare o mostrare» tatuaggi di questo tipo rientra tra le fattispecie vietate67.
Secondo un partecipante, sarebbe utile per la polizia chiarire la questione se tatuaggi visibili con simboli nazionalsocialisti (p. es. «88» sul collo) debbano in generale essere considerati come un’espressione artistica ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a AP-LDSN e, di conseguenza, essere esclusi dal divieto. In base alle esperienze della polizia, un numero non trascurabile di persone ha infatti tatuato dei simboli nazionalsocialisti sul proprio corpo68.
5.1.11 Infrazioni in Internet
Il divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti implica che anche la loro diffu- sione in Internet (pubblico) è punibile. Le infrazioni in Internet vengono menzionate espressa- mente da alcuni partecipanti alla consultazione69.
Secondo un partecipante, la polizia faticherà ad applicare le nuove disposizioni penali in rete. Dato che probabilmente le segnalazioni da parte di terzi (o media) riguardo possibili contrav- venzioni all’AP-LDSN in Internet o sulle piattaforme social media si verificheranno con mag- gior frequenza rispetto a oggi, si prospettano oneri non indifferenti per la polizia. Poiché sotto il profilo penale si tratta di reati minori e gli imputati sono sanzionati con una mera multa disci- plinare, si porrà la questione della proporzionalità delle misure investigative onerose e del rapporto costi-benefici; il che potrebbe risultare, in determinate circostanze, poco comprensi- bile per i denuncianti (p. es. attivisti politici, organizzazioni, media)70.
Un partecipante ritiene che la nuova legge dovrebbe consentire di applicare l’idea di fondo del progetto senza comportare enormi sforzi per determinare le responsabilità delle pubblica- zioni digitali. Propone pertanto di integrare la violazione della LDSN nell’elenco di cui all’arti- colo 58 dell’ordinanza sui domini Internet (ODIn) a complemento, in materia di pubblicazioni digitali, della norma sulla confisca di oggetti dell’articolo 3 AP-LDSN. In questo modo, le auto- rità di perseguimento penale avrebbero la possibilità di disattivare almeno le pagine Internet in virtù dell’articolo 30 capoverso 2 lettera g ODIn. Per quanto concerne le pubblicazioni digi- tali, un Cantone propone di aggiungere nell’articolo 4 AP-LDSN la possibilità di rinunciare al perseguimento penale se l’ulteriore diffusione di simboli vietati può essere impedita con altre misure (p. es. disattivando una pagina Internet o facendo cancellare un post dai gestori di una piattaforma); per creare tale possibilità viene suggerito d’inserire nell’AP-LDSN un ri- mando all’articolo 8 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0; rinuncia al procedimento penale / principio di opportunità)71.
66 NE, BL, BE; UCS, CDSCS, Città ZH.
67 BL.
68 CDSCS.
69 NE, BL; CDSCS, UCS, SCPCS.
70 CDSCS.
71 BL.