Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione: mozione 23.4318 Divieto dell’uso pubblico di simboli nazionalsocialisti

golarmente l’attenzione sui pericoli derivanti dalla violenza di estrema sinistra, di estrema de- stra e di stampo islamista. Poiché l’attuazione a tappe rischia di rallentare l’ulteriore processo legislativo, è opportuno attuare l’intera mozione della CAG-S23.431836.

Secondo altri partecipanti, l’attuazione a tappe della mozione della CAG-S 23.4318 è invece auspicabile in quanto anche in Svizzera si registra un aumento degli incidenti antisemiti37, i relativi simboli sono unici e univoci38 e perché contribuisce a confutare le obiezioni che ave- vano portato allo stralcio della mozione della CAG-N 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale come fattispecie penale39. È importante che ciò accada in tempi brevi40. Secondo un altro parere, l’attuazione in due tappe del divieto costituisce una soluzione percorribile41. Un altro partecipante com- prende la decisione di procedere in due tappe, sottolineando tuttavia che l’obiettivo finale deve rimanere quello di vietare tutti i simboli razzisti, nazionalsocialisti, estremisti e inneg- gianti alla violenza. Soltanto un divieto generalizzato di questa portata consente infatti di col- mare efficacemente la «lacuna» nella legislazione vigente e va attuato rapidamente42, come sostiene anche un altro partecipante alla consultazione43.

5.1.5 Campo di applicazione

Vari pareri si sono espressi pure in merito al campo di applicazione proposto, ossia sull’in- tento di vietare «unicamente» il fatto di mostrare simboli nazionalsocialisti in pubblico, auspi- cando la sua estensione ai terreni privati qualora i simboli in questione siano visibili da luoghi accessibili al pubblico. Una tale estensione è considerata necessaria per impedire elusioni della legge e tutelare in maniera esaustiva l’ordine pubblico e il senso di sicurezza della po- polazione44.

5.1.6 Oneri aggiuntivi per le autorità di perseguimento penale (soprattutto pubblici ministeri e tribunali)

Alcuni partecipanti alla consultazione45 dubitano che le ripercussioni in termini finanziari e di personale per i Cantoni siano moderate «se l’attuazione avviene in una legge speciale e pre- vede la possibilità di applicare la procedura della multa disciplinare». Ritengono piuttosto che la normativa prevista graverà ulteriormente sui pubblici ministeri e sui tribunali penali già oggi fortemente oberati di lavoro. Ricordano che la procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle infrazioni accertate direttamente dall’organo competente (in questo caso la poli- zia; art. 3 cpv. 1 della legge sulle multe disciplinari, LMD; RS 314.1); mentre in caso di denun- cia da parte di privati si applica la procedura penale ordinaria. I partecipanti si aspettano un numero non esiguo di denunce del genere, soprattutto qualora dei privati dovessero ad esempio notare e denunciare l’utilizzo di questi simboli sui social media o altre piattaforme di- gitali, casi in cui, la procedura della multa disciplinare non è applicabile per principio.

36 ZG.

37 SO.

38 VERDI.

39 GRA:

40 Alleanza del Centro, PEV, PS.

41 GRA.

42 CFR.

43 USS.

44 FR, GR, NW, SH, SO, TG, ZH; KKJPD, CCPCS, CDSCS, UCS, SCPCS.

45 AI, BS, BE, FR, GR, OW, SH, SZ, SG, VS, ZG; CMP.