Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/74: Avamprogetto di legge federale sul divieto di utilizzare pubblicamente simboli nazionalsocialisti (LDSN) · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: mozione 23.4318 Divieto dell’uso pubblico di simboli nazionalsocialisti

5.1.12 Chiarezza del divieto

Poiché gli agenti di polizia incaricati dell’esecuzione non dispongono del margine di interpre- tazione di pubblici ministeri e tribunali, per taluni è necessario prevenire per quanto possibile eventuali incertezze legate alla punibilità. Occorre pertanto precisare quali simboli ricadono sotto il divieto se utilizzati in maniera impropria. Secondo i partecipanti in questione, il cosid- detto gesto della «Quenelle» non può essere equiparato al saluto nazista, ma sotto il profilo del principio di legalità andrebbe menzionato espressamente nel divieto qualora si volesse proibirlo72.

Per un partecipante alla consultazione, i fattori determinanti nella valutazione di simboli ambi- gui dovrebbero essere il contesto e, in presenza di dubbi, un’intenzione chiara. Nel caso di simboli equivoci, la legge dovrebbe espressamente stabilire che un’azione punibile sussiste soltanto qualora sia lecito presupporre un riferimento consapevole all’ideologia nazionalsocia- lista73.

Un parere sottolinea che per gli agenti di polizia attivi sul campo a volte non è semplice valu- tare le possibili varianti dei simboli nazionalsocialisti. Nel rapporto esplicativo, il DFGP af- ferma che «in caso di dubbio, le autorità giudicanti possono, in base all’interpretazione, al contesto e all’intenzione dell’autore, decidere se, nel caso concreto, una variante è da consi- derarsi punibile o no», ma nella prassi tale operazione risulta complessa per gli agenti di poli- zia di prima linea74.

5.1.13 Altri aspetti

I partecipanti alla consultazione hanno infine sollevato anche altre questioni assai eteroge- nee.

Secondo un parere, andrebbe ponderata l’opportunità di vietare anche la fabbricazione dei simboli in questione75.

Un partecipante rileva che un divieto di utilizzo si impone anche dal punto di vista dell’assi- stenza giudiziaria internazionale in materia penale. In passato, infatti, le domande di assi- stenza giudiziaria vertenti su questo tipo di atti hanno dovuto essere respinte poiché il com- portamento in questione non era punibile in Svizzera76.

Secondo un altro partecipante, in considerazione dei principi «protezione ed educazione» alla base del diritto penale minorile, le contravvenzioni al divieto non vanno sanzionate nella pro- cedura della multa disciplinare se sono commesse da persone che al momento dell’infrazione non hanno ancora compiuto 18 anni77.

Un partecipante propone di integrare l’articolo 1 AP-LDSN con un terzo capoverso che im- ponga al Consiglio federale, al dipartimento o all’ufficio competente di esaminare, su richie- sta, i simboli che presentano somiglianze con quelli punibili in base all’avamprogetto di legge

72 GR, CCPCS.

73 PEV.

74 CDSCS.

75 BL.

76 SO.

77 UR.