Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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• contenimento dei costi (evoluzione dei costi EMAp: tra il 2016 e il 2021, i costi delle prestazioni EMAp sono aumentati del 7,6 per cento passando da 582 a 626 milioni di franchi):

- i prodotti nello SEE spesso costano meno rispetto alla Svizzera;

- per l’AOMS (quando il prezzo è inferiore all’IMR) e per l’assicurato (franchigia, aliquota percentuale, quota del prezzo eccedente l’IMR), i costi potrebbero essere inferiori se l’assicurato acquista il prodotto nello SEE;

- pressione sui prezzi troppo elevati in Svizzera: per i prodotti più economici nello SEE, l’introduzione della rimunerazione per i prodotti acquistati nello SEE può esercitare una certa pressione sui prezzi in Svizzera. Questo potrebbe portare a una correzione verso il basso dei prezzi in Svizzera, il che sarebbe vantaggioso sia per gli assicurati sia per l’AOMS. Nell’ambito del riesame periodico dell’economicità delle prestazioni dell’AOMS, una riduzione dei prezzi può avere un impatto positivo sull’IMR. Per i beni materiali viene sempre effettuato un confronto con i prezzi praticati in Germania, Francia, Austria e Paesi Bassi, e l’IMR viene fissato come il prezzo più basso derivante dal confronto tra i prezzi praticati in Svizzera e quelli praticati all’estero.

1.2 Disciplinamento vigente

1.2.1 Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)

Secondo l’articolo 25 LAMal, i costi dei mezzi e degli apparecchi atti a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi sono assunti dall’AOMS. I mezzi e gli apparecchi devono essere efficaci, appropriati ed economici e la loro efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 1 LAMal). Sentita la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) e tenuto conto dei principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6 LAMal, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 LAMal; art. 33 lett. e OAMal). I mezzi e gli apparecchi sono riportati esaustivamente per tipo e gruppo di prodotti nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), che costituisce l’allegato 2 dell’ordinanza del 29 settembre 19958 sulle prestazioni (OPre).

L’EMAp disciplina i mezzi e gli apparecchi su prescrizione medica che possono essere fatturati a carico dell’AOMS. Li suddivide in modo esaustivo, secondo la loro funzione, in circa 770 gruppi di prodotti. L’elenco contiene una descrizione generale di ogni

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