Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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particolari (art. 36 cpv. 1–3 OAMal). Un’altra eccezione è prevista all’articolo 36a OA-Mal per i programmi che prevedono l’assunzione dei costi di prestazioni all’estero (cooperazione transfrontaliera). Tali contratti possono essere stipulati unicamente con fornitori di prestazioni provenienti dalle zone di confine estere e devono essere approvate dall’UFSP. L’articolo 36 capoverso 5 OAMal precisa inoltre che sono salve le disposizioni sull’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

1.2.5 Assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni

L’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si fonda sull’ALC delle persone e sulla Convenzione istitutiva dell’AELS con cui la Svizzera ha ripreso il diritto europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (v. in proposito anche i commenti al n. 2 e 6.2). L’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni si presenta principalmente in due casi: in primo luogo, per le persone con assicurazione malattie obbligatoria in uno Stato membro e domiciliate in un altro Stato membro (p. es. pensionati) e, in secondo luogo, per le persone temporaneamente soggiornanti in un altro Stato membro (p. es. turisti). Se una persona risiede in uno Stato diverso da quello in cui è assicurata, l’istituzione competente le rilascia l’attestato S1 da presentare all’istituzione estera competente per la registrazione. La persona ottiene quindi il diritto di farsi curare nello Stato di residenza come le persone assicurate in tale Stato. Ciò significa che per gli assicurati AOMS è applicabile il diritto estero in materia di rimunerazione e tariffe.

Nel secondo caso, ovvero in caso di soggiorno temporaneo, la persona assicurata che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente ha diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione (art. 19 par. 1 del regolamento [CE] n. 883/200415). Queste persone sono quindi trattate come se fossero assicurate nel Paese di cura anche per quanto riguarda le tariffe applicabili e l’assunzione dei costi. L’assunzione dei costi avviene mediante il sistema dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

Inoltre, in virtù del diritto di coordinamento dell’UE, l’assicuratore svizzero competente può autorizzare un assicurato a recarsi in un altro Stato al fine di ricevervi cure (art. 20 del regolamento [CE] n. 883/2004). Su tale base, gli assicuratori devono dare il loro consenso mediante il modello S2 qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l’interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile

15 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (una versione non vincolante e consolidata del regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1) nonché nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi dell’appendice 2 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS.