Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

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Capoverso 2: questo obbligo si applica anche ai dati relativi alle persone interessate che sono decedute durante tale periodo.

Capoverso 3: le persone interessate devono essere informate della trasmissione dei dati. Nel caso di persone decedute in tale periodo (cfr. cpv. 2), non è necessario informare i congiunti.

Capoverso 4: è soggetto all’obbligo di notifica anche chi tiene un registro nell’ambito delle malattie rare contenente dati personali (art. 4 cpv. 1 lett. a) e dati sulla diagnosi di malattie rare (art. 4 cpv. 1 lett. c). Anche tali dati delle persone interessate vanno notificati al servizio di registrazione entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge, insieme ai dati per l’identificazione della persona o dell’istituzione notificante ai fini di una presa di contatto univoca (art. 4 cpv. 1 lett. d). Anche questa disposizione mira a garantire la completezza e l’esaustività del registro. Il numero AVS non sottostà invece all’obbligo di notifica, perché le persone e le istituzioni notificanti secondo questa disposizione non sempre dispongono di tale informazione e non è scopo della presente legge autorizzarli a utilizzare sistematicamente il numero AVS. Pertanto, il servizio di registrazione aggiunge il numero AVS nel quadro della tenuta del registro (art. 13 cpv. 2 lett. b).

Art. 39 Referendum ed entrata in vigore

La nuova legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, in modo che le disposizioni d’esecuzione ancora da emanare possano entrare in vigore contemporaneamente.

5 Ripercussioni

Nel quadro dell’elaborazione dell’avamprogetto è stata commissionata un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)77. L’AIR eseguita si basa essenzialmente sull’analisi di documenti e su interviste guidate con vari attori dell’ambito delle malattie rare. L’AIR ha esaminato le ripercussioni di diverse varianti. Siccome nel frattempo sono ancora state apportate varie modifiche al progetto, è necessario adattare le indicazioni che figurano nell’AIR e, per quanto riguarda le ripercussioni, considerare quelle calcolate nell’AIR per la variante corrispondente.

Secondo l’avamprogetto, la Confederazione si farà carico dei costi per la creazione e la gestione del sistema di registrazione, del servizio di registrazione e del servizio di coordinamento dei dati, mentre assumerà congiuntamente ai Cantoni i costi degli aiuti finanziari per la determinazione, la designazione e il controllo delle strutture di assistenza specializzate nonché per le attività di informazione e di consulenza svolte dalle organizzazioni.

77 L’AIR è consultabile all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Basi giuridiche > Legislazione Malattie > Legislazione sulle malattie rare (LMR) (stato: 20.8.2025) 50/59