Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Inoltre, anche alcune disposizioni del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 74 LAI e art. 108 dell’ordinanza del 17 gennaio 196173 sull’assicurazione per l’invalidità [OAI]) permettono di concedere aiuti finanziari a organizzazioni che svolgono determinate attività di informazione. Si può inoltre ipotizzare che la prevenzione di lesioni secondarie in seguito a infortuni che possono essere provocate da malattie rare sia già sussidiata sulla base dell’articolo 88 della legge federale del 20 marzo 198174 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L’articolo 25 deve pertanto essere applicato soltanto in via sussidiaria, qualora per le attività di informazione e di consulenza non siano stanziati aiuti finanziari sulla base del diritto sulle assicurazioni sociali. Tale disposizione costituisce dunque una deroga all’articolo 12 capoverso 1 LSu. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 12 LSu restano tuttavia applicabili.
I costi legati alle attività sussidiate secondo gli articoli 25 e 28 saranno di norma costi di base (noti anche come costi ordinari). Solo l’eventuale affitto di un locale per determinati eventi, riunioni o discussioni (p. es. per gruppi di auto-aiuto) può costituire nel singolo caso una spesa neutra da indennizzare, che per principio non può essere inclusa nei costi. Per questo motivo, tale disposizione si riferisce non soltanto ai costi ma anche alle spese. La quota dei costi o quali spese sono effettivamente imputabili sarà determinata nella parte dell’ordinanza concernente il calcolo.
Art. 31 Procedura e calcolo
Capoverso 1: le domande di aiuto finanziario secondo il presente avamprogetto vanno presentate all’UFSP. La procedura deve essere concepita nel modo più snello e semplice possibile, in particolare per i richiedenti.
Capoverso 2: la Confederazione può concedere un aiuto finanziario solo se il richiedente è in grado di dimostrarle che i Cantoni concedono a loro volta aiuti finanziari per un importo totale equivalente.
Capoverso 3: al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire le prescrizioni sulla procedura di concessione degli aiuti finanziari, sulle modalità di versamento nonché sul calcolo delle spese e dei costi imputabili.
Capitolo 4: Attuazione e finanziamento
Sezione 1: Esecuzione e vigilanza
Art. 32 Esecuzione
Capoverso 1: la Confederazione esegue la presente legge.
La procedura amministrativa è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa (PA).
Non sono necessarie ulteriori disposizioni d’esecuzione, in particolare in rapporto a competenze di controllo, misure amministrative e possibilità sanzionatorie, perché in tali ambiti la LSu e la LPD sono applicabili in via sussidiaria e sono sufficienti.
73 RS 831.201
74 RS 832.20
75 RS 172.021 47/59