Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine
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Capoverso 2: la presente disposizione obbliga il Consiglio federale a emanare le disposizioni d’esecuzione.
Art. 33 Delega di compiti esecutivi
Capoverso 1: il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato, specificandole nel diritto esecutivo. Gli obblighi dei fornitori di prestazioni nell’ambito dell’impiego efficiente dei mezzi, della contabilità e dei rapporti di attività si basano sulle disposizioni della LSu. Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LSu, la retribuzione avviene sotto forma di indennità (cfr. cpv. 4).
Capoverso 2: il Consiglio federale stabilisce la durata della delega.
Capoverso 3: dal 1° gennaio 2021, la procedura di selezione per la delega di compiti federali per la quale è concessa un’indennità sottostà a un nuovo disciplinamento. Se sono disponibili più beneficiari, la legge speciale deve prevedere una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale (art. 10 cpv. 1 lett. e LSu). Se la legge speciale non prevede una procedura di selezione, quest’ultima è retta dalla legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub)76 (cfr. art. 15b LSu).
Capoversi 4 e 6: le organizzazioni e le persone sono indennizzate per l’adempimento dei compiti loro delegati. I compiti delegati e la relativa indennità, che può anche essere forfettaria, sono disciplinati in un mandato di prestazione. Questa delega di compiti obbliga la Confederazione a esercitare la vigilanza statale. La Confederazione ha così la responsabilità di garantire l’adempimento corretto dei compiti da parte dei soggetti incaricati. A tal fine si avvale di strumenti di vigilanza adeguati. Il Consiglio federale disciplina tale vigilanza nel diritto esecutivo.
Capoverso 5: in determinati casi, per adempiere i compiti secondo la presente legge è necessario il numero AVS della persona interessata (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b, 13 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 e 20 cpv. 2 lett. b e c). Per utilizzare il numero AVS, le organizzazioni e le persone devono adottare le misure tecniche e organizzative secondo l’articolo 153d LAVS. Tale obbligo sarà sancito anche nei contratti con le organizzazioni e le persone.
Art. 34 Condizioni per la delega di compiti
Le organizzazioni e le persone cui sono delegati compiti esecutivi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 necessitano di competenze molto specifiche a tale scopo:
- Lett. a: per le attività del servizio di registrazione e del servizio di coordinamento dei dati, è oltremodo importante un’attuazione del compito coordinata a livello nazionale che tenga conto, tra l’altro, delle regioni linguistiche così come delle strutture sanitarie sovracantonali.
76 RS 172.056.1 48/59