Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 59 pagine

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- Lett. b: sono imprescindibili capacità sufficienti all’adempimento dei compiti. Le organizzazioni e le persone devono disporre di conoscenze specialistiche fondate in ambito sanitario in generale e nello specifico settore di attività. Le organizzazioni in questione devono anche avere esperienza nella gestione di dati personali degni di particolare protezione, poiché nei loro settori di attività sono chiamati a trattare dati sanitari sensibili. Infine, oltre alle conoscenze specialistiche sono necessarie esperienza e competenze nella gestione della qualità.

- Lett. c: conformemente ai compiti, è necessaria anche una rete consolidata a livello nazionale e talora internazionale.

Art. 35 Comunicazione dei dati

Come in altri settori analoghi, anche nel presente caso i servizi federali cui compete l’esecuzione della presente legge, nonché le organizzazioni e le persone incaricate di svolgere compiti secondo la medesima possono comunicarsi a vicenda i dati personali, compresi quelli relativi alla salute e dati genetici, di cui necessitano per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge. Si tratta di comunicazioni che esulano dalla trasmissione da parte del servizio di registrazione disciplinata sopra (art. 16 cpv. 1), dai relativi trattamenti nel registro (art. 18) o dalle attività del servizio di coordinamento dei dati a scopo di ricerca o di valutazione della qualità della diagnosi e della terapia (art. 20). Si pensi segnatamente alla vigilanza, la cui efficacia potrebbe richiedere che il servizio di coordinamento dei dati comunichi dati sulla diagnosi e sulla terapia delle malattie rare, compresi dati genetici, all’autorità di vigilanza competente.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 36 Finanziamento

Capoverso 1: l’autorità esecutiva della Confederazione deve garantire che i crediti federali stanziati siano sempre iscritti nel preventivo.

Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina le modalità di versamento degli aiuti finanziari. Dovrà assicurarsi che i Cantoni versino i loro aiuti finanziari direttamente ai beneficiari. Per motivi di diritto finanziario è preferibile evitare che i Cantoni versino i loro contributi alla Confederazione affinché quest'ultima li trasferisca poi ai beneficiari.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 37 Modifica di altri atti normativi

Con l’entrata in vigore dell’avamprogetto sulla registrazione delle malattie rare, l’articolo 24 capoverso 3 LRMT, secondo il quale a determinate condizioni la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne, può essere abrogato.

Art. 38 Obbligo di notifica per le malattie rare già diagnosticate

Capoverso 1: per garantire la completezza e l’esaustività del registro (v. commento all’art. 4 cpv. 1), le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 capoverso 1 sono tenute a notificare al servizio di registrazione, entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 di tutte le persone interessate cui è stata diagnosticata una malattia rara negli ultimi venti anni. 49/59