Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
Un cronoprogramma deve offrire una base affidabile per le decisioni di aggiudicazione degli incentivi secondo l’articolo 6 LOCli. Deve dunque rimanere sufficientemente attuale e venire adeguato a cadenza regolare, almeno ogni cinque anni o al mutare delle circostanze (cpv. 4). Nell’ambito dell’aggiornamento si dovrebbero valutare in particolare gli effetti dei provvedimenti adottati e il raggiungimento dell’obiettivo. Qualora emerga una lacuna tra il percorso di riduzione e le emissioni effettive di gas serra, sarà opportuno effettuare una nuova valutazione dei provvedimenti e/o del potenziale di riduzione. Si raccomanda inoltre, in particolare nel caso di cronoprogrammi per settori, di pubblicare i cronoprogrammi al fine, da un lato, di creare trasparenza e, dall’altro, di semplificare il calcolo delle emissioni lungo la catena del valore.
Articolo 9 Consulenza
L’Ufficio federale dell’energia (UFE) prescrive i requisiti minimi relativi alla consulenza specialistica (cpv. 1), in particolare la formazione e l’esperienza professionale minime dei consulenti per ciascun ambito specialistico. Mette inoltre a disposizione tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dei cronoprogrammi in un formato pubblicamente accessibile, per esempio pubblicandole su una pagina Internet.
L’UFE tiene un elenco dei consulenti registrati (cpv. 2), comprese le informazioni sul loro profilo, quali competenze specifiche, lingue e regione, e lo rende pubblicamente accessibile. Tale elenco consente una buona collaborazione tra consulenti con profili diversi. I dati personali sono pubblicati con il consenso dei consulenti.
OSezione 2: Promozione di tecnologie e processi innovativi
Articolo 10 Provvedimenti meritevoli di promozione
Sulla base dell’articolo 6 LOCli, le imprese possono ricevere aiuti finanziari per provvedimenti nell’intera impresa o in singoli stabilimenti d’impresa24, a condizione che i provvedimenti poggino su tecnologie innovative o processi innovativi e siano riprodotti nel cronoprogramma in modo tale che l’attuazione dei provvedimenti risulti utile per la realizzazione del cronoprogramma dell’intera impresa o dello stabilimento d’impresa. Se più imprese di un settore si costituiscono in un raggruppamento per presentare un programma del settore per ottenere una promozione, l’aiuto finanziario viene accordato al responsabile del programma. Oltre ai provvedimenti in impianti installati come unità tecniche fisse presso una sede, sono possibili anche provvedimenti per aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli, per esempio l’infrastruttura di ricarica per il loro funzionamento elettrico. Secondo l’allegato 2 numero 3 OOCli, sono possibili provvedimenti che riducono le emissioni di gas serra dirette e indirette nell’impresa o nello stabilimento d’impresa. Per le imprese che gestiscono aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli, le emissioni causate dal loro esercizio sono considerate emissioni dirette dell’impresa. È inoltre possibile un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra in processi al di fuori dell’impresa o dello stabilimento d’impresa, purché tali emissioni siano prodotte direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa (all. 2 n. 4 OOCli), nonché a favore di provvedimenti che immagazzinano il CO2 in prodotti o nel sottosuolo in modo temporaneo o permanente (all. 2 n. 5 OOCli). Per stoccaggio temporaneo si intende quello in prodotti o materiali che liberano nuovamente CO2 quando vengono utilizzati secondo lo scopo previsto o quando vengono smaltiti. Alcuni esempi potrebbero essere lo stoccaggio di CO2 in combustibili e carburanti sintetici. L’aiuto finanziario è solitamente rivolto alle imprese in qualità di utilizzatori (cpv. 1).
Secondo la legge del 5 ottobre 199025 sui sussidi (LSu), sono escluse le doppie promozioni da parte della Confederazione. Al fine di evitare tale conseguenza, per un provvedimento per il quale sono già state corrisposte o accordate altre prestazioni in denaro non rimborsabili non viene erogato alcun aiuto
24 Secondo l’articolo 4 della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa, come per esempio succursali, officine o laboratori.
25 RS 616.1 15/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275