Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

finanziario secondo l’articolo 6 LOCli. La promozione di provvedimenti per i quali vengono rilasciati attestati internazionali secondo l’articolo 6 della legge sul CO2 o attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera secondo l’articolo 7 della legge sul CO2 è esclusa in particolare se sono stati accordati fondi federali del Programma Edifici o se il provvedimento è funzionale all’adempimento dell’obbligo previsto dall’accordo del marzo 202226 tra il DATEC e gli impianti di trattamento dei rifiuti. In linea di principio possono essere accordati aiuti finanziari per l’attuazione di provvedimenti che sono stati incentivati attraverso il fondo per le tecnologie.

Nel caso di un gestore di impianti che partecipi allo scambio di quote di emissioni (SSQE) su richiesta ai sensi dell’articolo 15 della legge sul CO2 o in maniera obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge sul CO2, di un operatore di aeromobili che partecipi al SSQE in virtù dell’articolo 16a della legge sul CO2 o di un gestore che abbia assunto un impegno di riduzione secondo l’articolo 31 della legge sul CO2, l’aiuto finanziario viene erogato solo se questi dimostra che non esiste alcuna doppia promozione in relazione al provvedimento (cpv. 2). I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al SSQE devono inoltre dimostrare che i costi per le tecnologie o i processi innovativi sono talmente elevati che i provvedimenti non potrebbero essere attuati senza aiuti finanziari neppure in una prospettiva di lungo periodo (lett. a). È questo il caso, per esempio, delle NET o dei provvedimenti per lo stoccaggio del CO2 nel sottosuolo come pure di investimenti in altre tecnologie innovative, se il prezzo per i diritti di emissione non offre alcun incentivo a favore di investimenti corrispondenti. Il prezzo dei diritti di emissione, che in futuro non devono essere restituiti nella misura del quantitativo di CO2 immagazzinato, può essere preso in considerazione nel determinare l’importo dell’aiuto finanziario. Un gestore soggetto a un obbligo di riduzione deve dimostrare di rispettare tale obbligo anche senza tenere conto dell’effetto del provvedimento promosso. Nell’obiettivo di emissione, le emissioni di CO2 ridotte grazie ai provvedimenti promossi vengono sommate alle emissioni effettive. Nel caso di gestori con un obiettivo basato su provvedimenti, le misure promosse non possono essere incluse nella definizione dell’obiettivo (lett. b).

Non vengono accordati aiuti finanziari per i provvedimenti che offrono solo un contributo ridotto al raggiungimento del saldo netto delle emissioni pari a zero oppure se il provvedimento non corrisponde agli obiettivi della politica energetica o climatica della Confederazione, come avviene per esempio se un impianto ha un’efficienza scarsa (cpv. 3).

Articolo 11 Forma e procedura per il versamento degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari possono essere erogati in diverse forme, conformemente alla LSu. L’articolo 6 LOCli contempla contributi d’investimento e contributi d’esercizio (cpv. 1) che, a seconda del sostegno necessario, possono essere applicati separatamente o combinati tra loro. Oltre all’ammontare, anche la rispettiva forma dell’aiuto finanziario viene stabilita dall’UFE con una decisione. Gli aiuti finanziari possono essere erogati mediante bandi di concorso tematici o su richiesta sotto forma di istanza diretta (cpv. 2). I requisiti relativi alle domande per istanza diretta senza limitazioni tematiche sono disciplinati nell’allegato 2 numero 1. La Confederazione può indire bandi di concorso tematici relativi a priorità di promozione, i cui requisiti sono disciplinati nell’allegato 2 numero 2 (cpv. 3).

Articolo 12 Domanda

All’UFE compete la valutazione delle domande. In base alla presunta entità dei compiti esecutivi e alle conoscenze specifiche per le attività nel contesto dell’esecuzione degli aiuti finanziari (p. es. la verifica del contenuto delle domande o la valutazione di provvedimenti innovativi), l’UFE aggiudicherà una commessa corrispondente conformemente alle disposizioni della legge federale del 21 giugno 202227 sugli appalti pubblici. Secondo l’articolo 6 capoverso 1 LOCli, gli aiuti finanziari possono essere accordati fino alla fine del 2030. Per le domande presentate dopo il 1º settembre 2030, o per quelle che in tale data

26Emissioni di CO : accordo tra Confederazione e impianti di trattamento dei rifiuti. Comunicato stampa del

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16 marzo 2022 del DATEC. Consultabile all’indirizzo: www.uvek.admin.ch > Media > Comunicati stampa.

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16/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275