Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine
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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo
le conseguenti interruzioni dell’esercizio (cpv. 4 lett. a). Sono considerati costi computabili per i contributi d’esercizio i costi d’esercizio annui, come per esempio i costi per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 (lett. b).
Per escludere effetti di trascinamento, l’aiuto finanziario sotto forma di contributi d’investimento e d’esercizio può comprendere al massimo le maggiori uscite del provvedimento innovativo rispetto alle tecniche convenzionali, per esempio i costi supplementari di una pompa di calore ad alta temperatura rispetto ai costi per la sostituzione della vecchia caldaia a gas naturale con una nuova. Se si attuano provvedimenti che non sostituiscono alcuna tecnica convenzionale, per esempio che introducono la cattura del CO2, i costi complessivi valgono come uscite supplementari. I costi supplementari come differenza tra i costi del provvedimento innovativo e quelli della tecnica convenzionale devono essere dimostrati nella domanda mediante un semplice confronto (cpv. 5).
Se non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti, l’aiuto finanziario è erogato alle domande che soddisfano al meglio l’ordine di priorità sulla base dei criteri di cui ai capoversi 2 e 3 (cpv. 6). Le domande relative a provvedimenti che sono sì idonei alla promozione, ma per la cui promozione non sono disponibili risorse sufficienti, vengono respinte. Tali domande possono essere nuovamente presentate per la valutazione in un secondo momento (all. 2 n. 1.8). Non viene tenuta alcuna lista d’attesa.
Articolo 14 Durata degli aiuti finanziari
I contributi d’investimento sono accordati fino al 31 dicembre 2035. Di conseguenza il provvedimento deve essere attuato entro fine 2035; in caso contrario non saranno accordati aiuti finanziari o nel caso di contributi già versati potrà essere richiesta la restituzione proporzionale secondo la LSu (cpv. 1). Diversamente dai contributi d’investimento, i costi d’esercizio sono sostenuti regolarmente. L’erogazione dei contributi d’esercizio ha una durata massima di sette anni e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2037 (cpv a). I contributi d’investimento o d’esercizio sono erogati fino al 31 dicembre 2038 (art. 16 cpv. 2).
Articolo 15 Obblighi di notifica
La persona richiedente deve comunicare tempestivamente all’UFE tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sulla concessione di principio dell’aiuto finanziario o sul suo ammontare, nonché le variazioni amministrative, come per esempio la sostituzione delle persone di contatto o la modifica della ragione sociale delle imprese (cpv. 1).
La rendicontazione avviene sotto forma di un rapporto conclusivo e un rapporto di valutazione. Il rapporto conclusivo dev’essere presentato all’UFE e costituisce la base per l’erogazione dell’aiuto finanziario. Deve dimostrare lo stato di attuazione del provvedimento (cpv. 2 lett. a). Eventuali scostamenti dal provvedimento originariamente pianificato devono essere descritti e motivati in modo dettagliato e devono essere illustrate le misure correttive previste. Nell’ambito del rapporto conclusivo deve essere presentato un rendiconto completo dei costi con le copie delle fatture. Se il rendiconto dei costi viene esaminato da una ditta fiduciaria, d’intesa con l’UFE è possibile rinunciare alla presentazione delle copie delle fatture (lett. b). Nel caso di provvedimenti dispendiosi in termini di costi, secondo l’articolo 12 capoverso 3 lettera h si possono stabilire obiettivi intermedi per lo stato di attuazione come base per versamenti rateali. Se questi vengono raggiunti, occorre comunque presentare un rapporto conclusivo secondo il capoverso 2 per poter procedere all’erogazione sotto forma di versamento rateale.
Tre anni dopo l’attuazione del provvedimento deve essere presentato un rapporto di valutazione all’UFE. Tale rapporto deve informare in merito all’effetto a medio termine del provvedimento promosso. Il rapporto di valutazione illustra la riduzione delle emissioni di gas serra conseguita negli ultimi tre anni o le emissioni negative conseguite e quindi l’effetto dell’impiego di NET in tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 3 lett. a), nonché lo stato di attuazione degli eventuali impegni associati al provvedimento promosso, per esempio la sostituzione di vettori energetici fossili con energie rinnovabili o l’impiego di energia elettrica ottenuta da fonti non fossili (lett. b, cfr. all. 2). Eventuali scostamenti dal provvedimento
19/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275