Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

sono ancora incomplete, non sussiste alcun diritto a un aiuto finanziario. Gli aiuti finanziari sono erogati solo per i provvedimenti che non potrebbero essere realizzati senza tale promozione. In questo modo è possibile evitare effetti di trascinamento. Secondo l’articolo 26 LSu, il richiedente può quindi iniziare i lavori, avviare l’attuazione del provvedimento o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se l’aiuto finanziario gli è stato assegnato (cpv. 1).

Più imprese o stabilimenti d’impresa possono costituirsi in raggruppamenti al fine di ottenere un aiuto finanziario, per esempio se diverse imprese catturano CO2 presso la loro rispettiva sede e formano un cluster per utilizzare un’infrastruttura comune per la liquefazione, il deposito temporaneo e il trasporto del CO2 catturato, oppure se un provvedimento include un processo che interessa più imprese all’interno di un’area. È altresì possibile che un’impresa in qualità di utilizzatore costituisca un consorzio con un produttore e/o un fornitore per l’attuazione di un provvedimento, sempre che l’utilizzatore presenti la domanda e sia l’effettivo beneficiario dell’aiuto finanziario. Le imprese che si costituiscono in raggruppamenti sono libere di scegliere la propria forma organizzativa, ma la devono comunicare alla Confederazione. Designano un rappresentante che funge da persona di contatto per l’UFE, è indicato come destinatario di eventuali decisioni e riceve l’aiuto finanziario erogato (beneficiari ai sensi dell’art. 28 e segg. LSu), salvo qualora le imprese che si sono costituite in un raggruppamento abbiano concordato un piano dei pagamenti da presentare insieme alla domanda. In quest’ultimo caso più imprese sono considerate beneficiarie ai sensi dell’articolo 28 e segg. LSu. Ciascuna delle imprese deve disporre di un cronoprogramma secondo l’articolo 5 LOCli. Per i settori che hanno elaborato un cronoprogramma per settore secondo l’articolo 6, un responsabile di programma può presentare un programma in qualità di rappresentante. Il responsabile di programma può essere un’associazione di categoria o un terzo incaricato. I programmi si rivolgono generalmente a un ampio ventaglio di imprese e includono provvedimenti di un cronoprogramma di settore che possono essere attuati presso numerose imprese di un settore. Il responsabile del programma comunica regolarmente alla Confederazione le imprese che introducono i provvedimenti presso la loro sede ed è il beneficiario dell’aiuto finanziario (cpv. 2).

La domanda deve contenere informazioni sul tipo di provvedimenti e sul suo grado d’innovazione, nonché sulla motivazione del carattere innovativo del progetto (cpv. 3 lett. a) e sull’attribuzione dei provvedimenti alla rispettiva fase di sviluppo 4 «finalità dimostrative», 5 «autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato» o 6 «diffusione sul mercato» (lett. b)28. Occorre inoltre indicare l’entità delle emissioni negative perseguite o l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra dirette e indirette presso la sede dell’impresa o dello stabilimento d’impresa29, nonché l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra in un processo diretto a monte o a valle, rispettivamente in tonnellate di CO2eq (lett. c). Sono altresì necessarie informazioni sui costi computabili dei provvedimenti secondo l’articolo 13 capoverso 4 OOCli (lett. d). Per escludere effetti di trascinamento, l’aiuto finanziario sotto forma di contributi d’investimento e d’esercizio può comprendere al massimo i costi supplementari dei provvedimenti innovativi rispetto alle tecniche convenzionali. L’investimento supplementare come differenza tra i costi dei provvedimenti innovativi e quelli della tecnica convenzionale dev’essere dimostrato mediante un semplice confronto (lett. e). Occorre inoltre indicare il rapporto costi/benefici tenuto conto della redditività (Return on Investment) (lett. f), nonché eventuali incentivi accordati o ottenuti da Confederazione, Cantone o Comune (lett. g). Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, è possibile presentare nell’ambito della domanda obiettivi intermedi adeguati allo stato di attuazione, che possono determinare un pagamento anticipato (lett. h). Devono essere fornite informazioni anche sulle conseguenze positive e negative che i provvedimenti potrebbero avere sul carico inquinante e sul consumo di risorse naturale, come per esempio una migliore qualità dell’aria o un minore carico fonico (lett. i).

Come parte della domanda occorre presentare un cronoprogramma attuale che mostri l’importanza strategica dei provvedimenti per il rispetto del cronoprogramma dell’impresa. Nel caso di imprese di un

28 Masterplan Cleantech. Una Strategia della Confederazione per l’efficienza delle risorse e le energie rinnovabili. UFE, 2011. Consultabile all’indirizzo: www.bfe.ch > Novità e media > Pubblicazioni.

29 Per le imprese che gestiscono aeromobili, autocarri, trattori a sella e battelli, le emissioni di gas serra causate dal loro esercizio sono considerate emissioni dirette dell’impresa. 17/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275