Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/8: Ordinanza sulla protezione del clima · 40 pagine

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

settore, viene presentato un cronoprogramma per settore per tutte le imprese coinvolte nel programma. Nel caso di imprese che si costituiscono in un raggruppamento secondo il capoverso 2, occorre presentare un cronoprogramma individuale per ciascuna impresa. Se un cronoprogramma è stato elaborato più di cinque anni prima della presentazione della domanda, dev’essere aggiornato nei suoi contenuti al fine di riprodurre in modo attuale e completo i provvedimenti già attuati e quelli pianificati (cpv. 4). La domanda deve inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 1.1–1.9 (cpv. 5).

Se la domanda riguarda provvedimenti in processi al di fuori dell’impresa o dello stabilimento d’impresa, questi devono collocarsi direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa. Di norma, il richiedente deve presentare la dichiarazione di consenso di questi terzi per la presentazione della domanda e per l’adempimento degli obblighi di comunicazione. Secondo l’allegato 2 numero 4.3, fanno eccezione i casi in cui il richiedente è in grado di dimostrare che l’onere per ottenere le dichiarazioni di consenso sarebbe sproporzionato, i dati per gli obblighi di comunicazione sono comunque disponibili ed è possibile escludere una doppia promozione. I provvedimenti in processi al di fuori dell’impresa o dello stabilimento d’impresa sono possibili anche all’estero a condizione che siano collocati direttamente a monte o a valle dell’impresa o dello stabilimento d’impresa. L’impresa svizzera o lo stabilimento d’impresa è il richiedente e deve presentare in ogni caso la dichiarazione di consenso di terzi stabilita all’estero. Se riguarda l’utilizzo temporaneo del CO2 catturato, la domanda dev’essere presentata dall’impresa che utilizza il CO2 (all. 2 n. 5.5), la quale deve anche presentare una dichiarazione di consenso dell’impresa che cattura il CO2, oltre al relativo cronoprogramma (cpv. 6). Se per la valutazione della domanda sono necessarie informazioni supplementari, queste possono essere richieste in un secondo momento. Ne sono un esempio le informazioni disponibili presso i gestori di impianti SSQE sui possibili ricavi dai diritti di emissione che non dovranno essere restituiti in futuro, oppure informazioni relative al rischio di trasferimento della produzione all’estero («Carbon Leakage») (cpv. 7).

Articolo 13 Ammontare degli aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari possono essere presentate sotto forma di istanza diretta o nell’ambito di bandi di concorso tematici. In entrambi i casi l’aiuto finanziario per i contributi d’investimento e d’esercizio corrisponde al massimo al 50 per cento dei costi computabili (cpv. 1).

In sede di determinazione dell’ammontare dell’aiuto finanziario si possono ridurre i contributi massimi possibili. Questo accade per esempio quando non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti. Si tiene conto in particolare dell’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o dell’entità delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq e, quindi, anche del potenziale atteso oltre al beneficio diretto (cpv. 2 lett. a). Si tiene inoltre conto dell’ammontare dei costi per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata ottenuta di emissioni negative, considerando che i costi possono variare a seconda che le emissioni di gas serra siano ridotte con tecniche convenzionali, catturate e utilizzate o immagazzinate in modo temporaneo o permanente (lett. b). Si tiene inoltre conto del grado d’innovazione di un provvedimento (lett. c), dei ricavi e risparmi futuri previsti dalla vendita di diritti di emissione come pure di risparmi sui costi d’esercizio (lett. d).

L’ammontare dei contributi secondo il capoverso 1 può essere aumentato in via eccezionale nel caso specifico dal 50 al 70 per cento dei costi computabili se un provvedimento risulta particolarmente utile per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra e dell’impiego delle NET secondo l’articolo 3 LOCli. Costituiscono esempi in tal senso l’importanza strategica dello stoccaggio permanente di CO2, le NET nelle centrali di cogenerazione a legna o l’attuazione di provvedimenti complessi per l’accoppiamento di sistemi o tecnologie. Altre possibili cause all’origine di contributi più elevati sono i provvedimenti che presentano un notevole potenziale di moltiplicazione presso altre imprese o quelli caratterizzati da un ottimo rapporto costi/benefici (cpv. 3).

Sono considerati costi computabili per i contributi d’investimento i costi d’investimento direttamente necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata dei provvedimenti, tra cui in particolare i costi di pianificazione attivabili, i costi d’investimento degli elementi costruttivi, i costi d’installazione (per i quali si può tenere conto di costi adeguati per il genio civile) e i costi per la messa in servizio, comprese

18/40 054.10-00772/00002/00018/R114-1275