Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/80: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (Obiettividi costo e di qualità) · 41 pagine
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Associazioni dei consumatori
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Altri
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4.4 Posizioni sull'art. 59c OAMal
Cantoni
AI, LU e TI accolgono con grande favore l'aggiunta all'articolo 59c, cpv. 3, secondo cui le modalità di applicazione delle strutture tariffali devono essere parte integrante delle convenzioni tariffali, poiché ciò evita possibili malintesi.
Per BS è opportuno precisare i principi tariffali nel senso che devono coprire i costi presentati in modo trasparente, maggiorati del rincaro previsto per l'anno di applicazione.
SH ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 59c, cpv.1, let. a e b rischi di non coprire interamente i costi effettivamente sostenuti per una fornitura efficiente delle prestazioni.
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale
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Associazioni mantello dell'economia a livello nazionale
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Organizzazioni del settore sanitario – Fornitori di prestazioni L'AGZ, l'AMOS, l'ASDD, l'ASMAC, l'ÄTG, il Bündner Ärtzeverein, la FMH, la KAeG SG, mfe, la
SMCB, la SMVS, la SSMIG e l'UNION propongono diverse modifiche e nuove formulazioni relative all'articolo 59c, cpv.1 e 2. È necessario che le «tariffe economiche» siano applicate in senso generale e non in modo unilaterale, concentrandosi esclusivamente sull'evoluzione dei premi/costi. È quindi fortemente auspicabile che i costi presentati in modo trasparente siano coperti quando le prestazioni sono fornite in modo efficiente. Il requisito secondo cui le convenzioni o le strutture tariffali devono essere «basate su criteri economici» è senza dubbio condiviso da tutti. Tuttavia, è necessario che le «tariffe economiche» siano applicate in senso generale e non in modo unilaterale, concentrandosi esclusivamente sull'evoluzione dei premi/costi. È quindi fortemente indicato che i costi presentati in modo trasparente debbano essere coperti quando le prestazioni sono fornite in modo efficiente (modifica precedente all'art. 59c, cpv. 1, lett. a e b). Inoltre, per quanto riguarda il cpv. 2, let. b: la struttura tariffale non dovrebbe basarsi solo su criteri economici (costi sanitari), ma anche su criteri di gestione aziendale (prezzo di costo adeguato). I fornitori di prestazioni devono vedere i propri costi riflessi e pagati attraverso le tariffe se sono in grado di presentarli in modo trasparente e se forniscono le prestazioni in modo efficiente.
Dal punto di vista dei Servizi di assistenza e cura a domicilio svizzera, è indispensabile che una tariffa copra i costi, come previsto anche dal progetto EFAS. Per questo motivo, il termine «al massimo» di cui all'articolo 59c, cpv. 1, let. a e b non è sufficiente e dovrebbe essere sostituito come proposto. La let. c precisa che il cambiamento del modello tariffale non deve comportare costi supplementari. I Servizi di assistenza e cura a domicilio svizzera tengono a precisare che il finanziamento delle prestazioni di assistenza domiciliare non è attualmente soggetto a un modello tariffale, ma è disciplinato in altro modo nell'OPAS. Con l'attuazione dell'EFAS si tratta di un modello tariffale completamente nuovo e non di una modifica. La let. c non ha quindi alcuna rilevanza per i nuovi accordi tariffali da stipulare nel settore dell'assistenza ambulatoriale nell'ambito dell'EFAS.
Per ARTISET è necessario definire cosa si intende per “fornitura efficiente delle prestazioni”. Inoltre, tutti i fornitori di prestazioni hanno bisogno di una tariffazione adeguata per poter fornire prestazioni della qualità richiesta. Di conseguenza, ARTISET parte dal presupposto che la neutralità dei costi non è rilevante per l'attuazione dell'EFAS, tanto più che non si tratta di un «cambiamento del modello tariffale», ma di una nuova creazione di convenzioni tariffali, che deve naturalmente basarsi sui costi dell'assistenza dichiarati finora (statistiche SOMED e Spitex).
Secondo l'ASE, la rappresentatività deve essere valutata caso per caso e l'al. 3 deve essere completato con strutture tariffali «adeguate».