Progetto
Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 11 pagine
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Ordinanza
Art. 3 Dati
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può disciplinare quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.
Art. 4 Informazione e pubblicazione
1Nella primavera dell’anno precedente, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi dei Cantoni e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni e la comunica a questi ultimi.
2Al più tardi in ottobre dell’anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni.
Art. 5 Competenza cantonale
1Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.
2Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui nesso con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.
Capitolo 2: Sussidi minimi dei Cantoni
Sezione 1: Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni
Art. 6
1Il sussidio minimo in franchi (Min_CHF ) impiegato dal Cantone per la riduzione
t
dei premi è calcolato secondo la formula seguente:
𝑀𝑖𝑛_𝐶𝐻𝐹 = 𝑀𝑖𝑛_% ∗ 𝑆𝐿_𝑠𝑡 𝑡
𝑡 𝑡
Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:
Min_%t = Quota minima percentuale
SL_stt = Spese lorde stimate (art. 7–9)
2La quota minima percentuale (Min_% ) è calcolata secondo l’articolo 65 capo-
t
verso 1quinquiesLAMal. Il calcolo si basa sull’onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno.
3L’onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (OP_40%t–2) è calcolato secondo la formula seguente:
𝑃𝐷_𝑠𝑐𝑎𝑙_40%𝑡−2 − 𝑅𝑃 𝑡−2
𝑂𝑃_40%𝑡−2 =
𝑅𝑒𝑑𝑑_𝑠𝑐𝑎𝑙_40% 𝑡−2
Nella formula i simboli hanno i seguenti significati: