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Consultazione 2024/81: Entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della legge federale sull’assicurazione malattie (riduzione dei premi) e revisione totale dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) · 11 pagine

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Ordinanza

Art. 19 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno di esecuzione.

Capitolo 4: Conteggio e controllo

Art. 20 Adempimento dei sussidi minimi da parte dei Cantoni

1Per sussidi ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1septiesLAMal si intendono i sussidi versati dai Cantoni nell’anno di esecuzione. Ciò vale indipendentemente dall’anno a cui si riferiscono.

2Fanno eccezione i crediti che un Cantone assume in virtù dell’articolo 64a capoverso 4 LAMal e la quota del sussidio della Confederazione che gli spetta secondo l’articolo 66 LAMal.

Art. 21 Conteggio dei Cantoni

1I Cantoni effettuano un conteggio dei rispettivi sussidi minimi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

2Dopo aver consultato i Cantoni, l’UFSP redige un modulo per il conteggio.

3I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi controllano i conteggi comunali e ne redigono la ricapitolazione a destinazione dell’UFSP. L’UFSP può emanare istruzioni in proposito.

Art. 22 Controllo

1I Cantoni fanno rivedere il conteggio dei rispettivi sussidi minimi e del sussidio della Confederazione.

2Presentano insieme al conteggio un rapporto indicante:

a. la data e la portata della revisione;

b. gli accertamenti effettuati nell’ambito della revisione;

c. le relative conclusioni.

3 L’UFSP esamina se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. A tale scopo, si basa sull’articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu).

Art. 23 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

1I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu5.

5 RS 616.1