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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
(ii) informazioni relative all’itinerario del viaggiatore per accertare se abbia compiuto viaggi in un’area affetta o nelle sue vicinanze o abbia avuto altri possibili contatti con l’infezione o la contaminazione prima dell’arrivo, nonché la verifica dei documenti sanitari del viaggiatore nel caso siano richiesti ai sensi del presente Regolamento, e/o
(iii) un esame medico non invasivo, che sia l’esame meno intrusivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica; e
(b) l’ispezione di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani.
2. Sulla base delle prove dell’esistenza di un rischio per la sanità pubblica ottenute tramite le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o tramite mezzi diversi, gli Stati Parti possono applicare misure sanitarie aggiuntive, in accordo con il presente Regolamento e in particolare, relativamente ad un viaggiatore sospetto o affetto, su base individuale, l’esame medico meno intrusivo e meno invasivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica di prevenire la diffusione della malattia a livello internazionale.
3. Nessun esame medico, nessuna vaccinazione, profilassi o misura sanitaria ai sensi del presente Regolamento devono essere eseguiti senza il previo espresso consenso dei viaggiatori o dei loro genitori o tutori, eccetto per quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 31, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte.
4. I viaggiatori che devono essere sottoposti a vaccinazione o profilassi ai sensi del presente Regolamento, o i loro genitori o tutori, devono essere informati dei rischi associati alla vaccinazione o non vaccinazione, e associati alla profilassi o non profilassi, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte. Gli Stati Parti devono informare i medici relativamente a queste richieste in accordo con la legge dello Stato Parte.
5. Qualsiasi esame medico, procedura medica, vaccinazione o altra profilassi che implichi il rischio di trasmissione di malattie deve essere eseguita o somministrata a viaggiatori esclusivamente nel rispetto delle linee guida di sicurezza e degli standard nazionali o internazionali al fine di ridurre al minimo tale rischio.
Capitolo II – Disposizioni speciali per mezzi di trasporto e operatori di trasporto
Articolo 24
Operatori di trasporto
1. Gli Stati Parti devono attuare tutti i provvedimenti possibili ai sensi del presente Regolamento per assicurare che gli operatori di trasporto:
(a) rispettino le misure sanitarie raccomandate dall’OMS e adottate dallo Stato Parte, anche per l’applicazione a bordo
e durante l’imbarco e lo sbarco;
(b) informino i viaggiatori relativamente alle misure sanitarie raccomandate dall’OMS e adottate dallo Stato Parte, anche
per l’applicazione a bordo e durante l’imbarco e lo sbarco;
(c) mantengano permanentemente i mezzi di trasporto di cui sono responsabili privi di fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi. L’applicazione di misure di controllo delle fonti di infezione o contaminazione può essere richiesta qualora si rilevi l’esistenza di queste ultime.
2. L’allegato 4 contiene disposizioni specifiche relative ai mezzi di trasporto e agli operatori di trasporto ai sensi del presente articolo. L’allegato 5 descrive misure specifiche da applicare ai mezzi di trasporto e agli operatori di trasporto nel caso di malattie a trasmissione vettoriale.
Articolo 25
Navi e aeromobili in transito
Ai sensi degli articoli 27 e 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, nessuna misura sanitaria verrà applicata da uno Stato Parte a:
(a) navi che non provengano da aree affette e attraversino un canale marittimo o un corso d’acqua nel territorio di tale Stato Parte per raggiungere un porto nel territorio di un altro Stato. Tali navi devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte;
(b) navi che passino attraverso le acque della sua giurisdizione senza fare scalo in un porto o sulla costa; e
(c) aeromobili in transito in un aeroporto della sua giurisdizione, a condizione che l’aeromobile possa essere confinato in un’area particolare dell’aeroporto senza possibilità di imbarco e sbarco, carico e scarico. Tuttavia, tali aeromobili devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte.
Articolo 26
Autocarri, treni e pullman civili in transito
Ai sensi degli articoli 27 e 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, non devono essere applicate misure sanitarie a autocarri, treni o pullman civili non provenienti da un’area affetta che passino attraverso un territorio senza compiere operazioni di imbarco, sbarco, carico o scarico.