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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

(d) al completamento di tutte le misure sanitarie richieste dall’autorità competente, la nave o l’aeromobile possono, per quanto riguarda tali misure sanitarie, procedere verso l’aeroporto o il porto in cui dovevano atterrare o attraccare o, se ciò risulta impossibile per motivi tecnici, verso un aeroporto o un porto situato nelle vicinanze.

6. Nonostante le disposizioni di cui al presente articolo, l’ufficiale al comando della nave o il comandante dell’aeromobile possono adottare tali misure di emergenza per tutelare la salute e la sicurezza deil viaggiatori a bordo. Essi devono informare l’autorità competente il più presto possibile relativamente a qualsiasi misura attuata ai sensi del presente paragrafo.

Articolo 29

Autocarri, treni e pullman civili ai punti di ingresso

L’OMS, in consultazione con gli Stati Parti, deve elaborare i principi guida per l’applicazione delle misure sanitarie per autocarri, treni e pullman civili ai punti di ingresso e lungo gli attraversamenti terrestri.

Capitolo III – Disposizioni speciali per i viaggiatori

Articolo 30

Viaggiatori sotto osservazione di sanità pubblica

Ai sensi dell’articolo 43 o di quanto stabilito dagli accordi internazionali applicabili, un viaggiatore sospetto che, all’arrivo, sia posto sotto osservazione di sanità pubblica può continuare un viaggio internazionale in caso non rappresenti un rischio immediato per la sanità pubblica e lo Stato Parte informi l’autorità competente del punto di ingresso di destinazione, se noto, dell’atteso arrivo del viaggiatore. All’arrivo, il viaggiatore deve presentarsi presso tale autorità.

Articolo 31

Misure sanitarie relative all’ingresso di viaggiatori

1. Esami medici invasivi, vaccinazioni o altra profilassi non dovranno essere richiesti come condizione per l’ingresso di viaggiatori nel territorio di uno Stato Parte, ad eccezione che, ai sensi degli articoli 32, 42 e 45, il presente Regolamento non precluda agli Stati Parti di richiedere esami medici, vaccinazioni o altra profilassi o la prova di vaccinazioni o altra profilassi:

(a) quando risulti necessario per stabilire se esiste un rischio per la sanità pubblica;

(b) come condizione di ingresso per passeggeri che richiedano residenza temporanea o permanente;

(c) come condizione di ingresso per viaggiatori ai sensi dell’articolo 43 o degli allegati 6 e 7; o

(d) che possano essere eseguiti nel rispetto dell’articolo 23.

2. Se un viaggiatore per cui uno Stato Parte abbia richiesto un esame medico, una vaccinazione o altra profilassi in base al paragrafo 1 del presente articolo non acconsente a tali misure o rifiuta di fornire le informazioni o i documenti di cui al paragrafo 1 (a) dell’articolo 23, lo Stato Parte interessato può, ai sensi degli articoli 32, 42 e 45, rifiutare l’ingresso a tale viaggiatore. Se sussistono prove attestanti un rischio imminente per la sanità pubblica, lo Stato Parte può, in accordo con le proprie leggi nazionali e nella misura necessaria per controllare tale rischio, obbligare il viaggiatore a sottoporsi, o consigliare al viaggiatore, in base al paragrafo 3 dell’articolo 23, di sottoporsi:

(a) all’esame medico meno invasivo e intrusivo in grado di raggiungere l’obiettivo sanitario;

(b) a vaccinazioni o altra profilassi; o

(c) a determinate misure sanitarie aggiuntive che evitino o tengano sotto controllo la diffusione della malattia, inclusi isolamento e quarantena, o sottoponendo il viaggiatore a osservazione di sanità pubblica.

Articolo 32

Trattamento di viaggiatori

Nell’applicazione delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, gli Stati Parti devono trattare i viaggiatori nel rispetto della loro dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e ridurre al minimo qualsiasi disagio o stress associato a tali misure:

(a) trattando tutti i viaggiatori con cortesia e rispetto;

(b) prendendo in considerazione le caratteristiche sessuali, socioculturali, etniche o religiose dei viaggiatori; e

(c) fornendo o predisponendo alimenti e acqua a sufficienza, vestiario e alloggio adeguati, protezione per i bagagli e gli altri effetti personali, il trattamento medico necessario, mezzi di comunicazione se possibile in una lingua che possano capire e ulteriore assistenza per i viaggiatori in quarantena, posti in isolamento o soggetti a esami medici o altre procedure ai fini di sanità pubblica.