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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

Articolo 21

Attraversamenti terrestri

1. Quando giustificato da ragioni di sanità pubblica, uno Stato Parte può designare attraversamenti terrestri che dovranno sviluppare le capacità essenziali di cui alla parte B dell’allegato 1, prendendo in considerazione:

(a) il volume e la frequenza dei vari tipi di traffico internazionale, a livello del punto di ingresso che potrebbe essere stato designato rispetto ad altri punti di ingresso; e

(b) i rischi per la sanità pubblica esistenti in aree in cui ha origine o transita il traffico internazionale prima di arrivare ad un particolare attraversamento terrestre.

2. Gli Stati Parti che condividono confini comuni dovrebbero prendere in considerazione:

(a) la stipula di accordi bilaterali o multilaterali relativi alla prevenzione o al controllo della trasmissione internazionale di malattie a livello degli attraversamenti terrestri ai sensi dell’articolo 57; e

(b) la designazione congiunta di attraversamenti terrestri adiacenti per le capacità essenziali di cui alla parte B dell’allegato 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 22

Ruolo delle autorità competenti

1. Le autorità competenti devono:

(a) essere responsabili del monitoraggio di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, pacchi postali e resti umani che partano o arrivino da aree affette, affinché possano essere mantenuti in modo tale da non costituire fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;

(b) assicurare, per quanto possibile, che le strutture utilizzate dai viaggiatori nei punti di ingresso vengano mantenute in condizioni igieniche e siano prive di fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;

(c) essere responsabili della supervisione di qualsiasi derattizzazione, disinfezione, disinfestazione o decontaminazione di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani nonché della supervisione delle misure sanitarie rivolte alle persone, come richiesto dal presente Regolamento;

(d) avvisare gli operatori di mezzi di trasporto, il prima possibile, della loro intenzione di applicare misure di controllo ad un mezzo di trasporto; devono inoltre fornire, se disponibili, informazioni scritte relativamente ai metodi da utilizzare;

(e) essere responsabili della supervisione della rimozione e dello smaltimento in sicurezza da un mezzo di trasporto di acqua o alimenti contaminati, deiezioni umane o animali, acque di scarico e qualsiasi altra materia contaminata;

(f) adottare tutte le misure possibili coerenti con il presente Regolamento per monitorare e controllare lo scarico dalle navi di liquami, rifiuti, acque di zavorra e altri materiali che possano causare malattie e contaminare le acque di porti, fiumi, canali, stretti, laghi o altri corsi d’acqua internazionali;

(g) essere responsabili della supervisione di organizzazioni che prestino servizi relativi a viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani a livello dei punti di ingresso, inclusi l’esecuzione di ispezioni ed esami medici, se necessari;

(h) disporre di efficienti misure di emergenza per fronteggiare un evento di sanità pubblica inaspettato; e

(i) comunicare con il Centro nazionale per il RSI relativamente alle misure di sanità pubblica adottate ai sensi del presente Regolamento.

2. Le misure sanitarie raccomandate dall’OMS per viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani provenienti da un’area affetta possono essere applicate nuovamente all’arrivo nel caso di indicazioni verificabili e/o prove che le misure applicate alla partenza da un’area affetta non abbiano avuto successo.

3. Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, decontaminazione e altre procedure sanitarie devono essere eseguite in modo da evitare lesioni e, per quanto possibile, disagio alle persone, danni all’ambiente che possano ripercuotersi sulla sanità pubblica o danni a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali.

PARTE V – MISURE DI SANITÀ PUBBLICA

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 23

Misure sanitarie all’arrivo e alla partenza

1. Nel rispetto degli accordi internazionali applicabili e degli articoli attinenti del presente Regolamento, uno Stato Parte può richiedere, per motivi di sanità pubblica, all’arrivo o alla partenza:

(a) relativamente ai viaggiatori:

(i) informazioni relative alla destinazione del viaggiatore in modo che sia possibile contattarlo,