Progetto

Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Regolamento sanitario internazionale (2005)

competente di tale porto una Dichiarazione marittima di sanitàsanitaria della nave controfirmata dal medico di bordo della nave, se presente.

2. Il capitano della nave o il medico di bordo, se presente, devono fornire le informazioni richieste dall’autorità competente relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale.

3. La Dichiarazione marittima di sanitàsanitaria della nave deve attenersi al modello riportato nell’allegato 8.

4. Uno Stato Parte può decidere:

(a) di non richiedere la presentazione della Dichiarazione marittima di sanitàsanitaria della nave di tutte le navi in arrivo; o

(b) di richiedere la presentazione della Dichiarazione marittima di sanitàsanitaria della nave ai sensi di una raccomandazione relativa alle navi provenienti da aree affette o di richiederla alle navi che potrebbero altrimenti trasportare infezioni o contaminazioni.

Lo Stato Parte deve informare gli operatori navali o i loro rappresentanti di tali richieste.

Articolo 38

Parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile

1. Il pilota di un aeromobile o il rappresentante del pilota in volo o in procinto di atterrare al primo aeroporto nel territorio dello Stato Parte deve fare del proprio meglio, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, per completare e consegnare all’autorità competente di tale aeroporto la parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile conforme al modello specificato nell’allegato 9.

2. Il comandante dell’aeromobile o il suo rappresentante devono fornire tutte le informazioni richieste dallo Stato Parte relative alle condizioni di salute a bordo durante un viaggio internazionale e alle misure sanitarie applicate all’aeromobile.

3. Uno Stato Parte può decidere:

(a) di dispensare dalla presentazione della parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile di tutti gli aeromobili in arrivo; o

(b) di richiedere la presentazione della parte sanitaria della Dichiarazione generale di aeromobile ai sensi di una raccomandazione relativa agli aeromobili provenienti da aree affette o di richiederla agli aeromobili che potrebbero altrimenti trasportare infezioni o contaminazioni.

Lo Stato Parte deve informare gli operatori aerei o i loro rappresentanti di tali richieste.

Articolo 39

Certificati sanitari della nave

1. I certificati di esenzione dalla sanificazione della nave e i certificati di sanificazione della nave hanno una validità massima di sei mesi. Questo periodo può essere prolungato di un mese se le misure di ispezione o controllo richieste non possono essere eseguite nel porto.

2. Se non viene presentato un certificato di esenzione dalla sanificazione della nave o un certificato di sanificazione della nave o se viene rilevato un rischio per la sanità pubblica a bordo della nave, lo Stato Parte può procedere ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 27.

3. I certificati di cui al presente articolo devono essere conformi al modello contenuto nell’allegato 3.

4. Qualora possibile, le misure di controllo devono essere eseguite quando la nave e le stive sono vuote. In caso di nave senza carico, devono essere eseguite prima delle operazioni di carico.

5. Quando le misure di controllo richieste vengono completate in modo soddisfacente, l’autorità competente deve rilasciare un certificato di sanificazione della nave, annotando le prove rilevate e le misure di controllo attuate.

6. L’autorità competente può rilasciare un certificato di esenzione dalla sanificazione della nave in tutti i porti specificati dall’articolo 20 se ritiene con sicurezza che la nave sia priva di infezioni o contaminazioni, inclusi vettori e serbatoi. Normalmente, tale certificato deve essere rilasciato solo se l’ispezione della nave è stata eseguita quando la nave e le stive erano vuote o quando contenevano solo zavorra o altro materiale di natura tale, o disposto in modo tale, da rendere possibile un’accurata ispezione delle stive.

7. Se le condizioni in cui vengono eseguite le misure di controllo sono tali per cui l’autorità competente del porto in cui vengono eseguite le operazioni ritenga che non sia possibile ottenere risultati soddisfacenti, l’autorità competente deve redigere una nota in merito sul certificato di sanificazione della nave.